DURC ANCHE PER LE IMPRESE STRANIERE

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 11 feb 2009 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con l'interpello n. 6 del 6 febbraio 2009 il Ministero del Lavoro torna sull’argomento già affrontato nel 2007 con la risposta ad interpello n. 24 e ribadisce il distinguo fra imprese operanti in Paesi extracomunitari ed imprese comunitarie.
Le prime, qualora vogliano esercitare attività riconducibili all’edilizia sul territorio italiano, sono tenute ad iscriversi alle Casse Edili. Per le seconde, invece, tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.

In caso di imprese estere aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea che distaccano lavoratori in un altro Stato membro nell’ambito di prestazioni di servizio, infatti, l’art. 49 del Trattato CE non sembra consentire ad uno Stato membro di subordinare l’esecuzione della prestazione sul suo territorio all’osservanza dell’intera normativa nazionale qualora questo comporti l’aggravio di spese od oneri amministrativi supplementari. Ciò in quanto il richiamato art. 49 dispone che “le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Anche la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 30 novembre 1995 ha sancito che una normativa dello Stato ospitante, che restringa l’ambito di applicazione dell’art. 49 del Trattato e che “renda meno attraente o scoraggiante la libertà di prestare il servizio nell’ambito comunitario deve essere giustificata da motivi di interesse pubblico, quali ad esempio la tutela sociale dei lavoratori”.

Ne consegue che, in caso di attività svolta nel settore edile, l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili, per le imprese comunitarie sussiste solo qualora le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, adempimenti che garantiscano la tutela a cui sono finalizzati gli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente in Italia.

Diversamente per le imprese aventi sede in uno Stato extracomunitario, che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale, appare applicabile l’intera normativa nazionale ivi compreso l’obbligo dell’ iscrizione alle Casse edili, salvo che sussistano norme di diritto internazionale pattizio che dispongano diversamente.

Appare utile evidenziare, a questo proposito, che il D.L.vo 25.02.2000 n. 72 dà attuazione alla Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, regolando anche il distacco da imprese stabilite in uno Stato non membro.

In base all’art. 3 del citato decreto, pertanto, qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il paese straniero da cui provengono i lavoratori interessati, gli stessi e le aziende italiane datrici di lavoro sono assoggettati a tutta la legislazione vigente in Italia in materia previdenziale ed assicurativa.

 


Per ulteriori informazione e/o approfondimenti, le imprese associate possono contattare gli uffici di Confartigianato.

 


 


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