News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 07 nov 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il soggetto che emette la fattura elettronica, oltre ai consueti dati richiesti, è tenuto ad indicare anche l’indirizzo presso il quale il destinatario intende ricevere il documento.
Il SdI, infatti, una volta ricevuta la fattura ed effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente (acquirente / committente) la fattura elettronica attraverso il canale indicato:
• dal destinatario con la “Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file
fattura” sopra citata;
• da parte dell’emittente (cedente / prestatore) in fase di predisposizione della fattura, in particolare nei campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”.
Quanto indicato in sede di registrazione è considerato prioritario dallo SdI.
Conseguentemente, se il destinatario (acquirente / committente) ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, il SdI inoltra la fattura secondo quanto registrato, a prescindere da quanto risulta indicato nella fattura.
Si sta riscontrando che molti fornitori stanno inviando ai propri clienti (futuri destinatari delle fatture elettroniche) una specifica comunicazione, con la quale viene richiesto l’indirizzo del destinatario che dovrà essere indicato sulle fatture elettroniche da emettere a decorrere dal prossimo 1.1.2019.
Si consiglia di procedere fin da ora con l’invio della stessa ai clienti (a seguire un fac-simile) allo scopo di aggiornare le anagrafiche interne ed essere pronti a gennaio per l’emissione delle fatture elettroniche.
Per quanto riguarda i clienti destinatari (acquirenti / committenti) ciò rappresenta un’ulteriore modalità per assicurarsi che la fattura elettronica sarà recapitata / ricevuta tramite il canale scelto, fermo restando che, se si è provveduto alla registrazione dello stesso sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non rileverà quanto comunicato e indicato in fattura.
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