News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 09 nov 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa
La Legge di Bilancio 2018, oltre a prorogare le detrazioni previste per le spese di riqualificazione energetica, ha apportato alcune modiche alla normativa previgente, prevedendo l’emanazione di appositi Decreti di attuazione:
Ø dei requisiti tecnici e dei massimali di spesa per ciascuna categoria di interventi (ad oggi in bozza);
Ø dell’attività di controllo da parte dell’ENEA (di recente emanazione).
In attuazione a quanto previsto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.211 dell’11/9/2018 il DM 11/5/2018, che ha disposto le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli ENEA, sia documentali che “in situ”, in merito alla spettanza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.
Questo in sintesi il programma dei controlli:
Ø Entro il 30 giugno di ciascun anno, l’ENEA elabora un programma di controlli a campione sulle istanze caricate sul proprio portale relativamente agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
Ø Il campione oggetto di controllo potrà essere composto al più dallo 0,5% delle istanze, selezionate tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:
1. Istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
2. Istanze che presentano la spesa più elevata;
3. Istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari ammessi;
Ø Il piano di controllo annuale termina entro 12 mesi da quando il programma ha ricevuto l’approvazione dal MISE-DG MEREEN (Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, nucleare).
Per ciascuna istanza oggetto di verifica, il controllo documentale si svolge seguendo il seguente iter:
Ø L’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o all’amministratore di condominio (nel caso di interventi sulle parti comuni) tramite:
1. Raccomandata A/R;
2. Posta elettronica certificata (PEC), se disponibile;
Ø Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione o l’amministratore deve trasmettere, a mezzo PEC all’indirizzo enea@cert.ene.it, in formato PDF, la documentazione prevista per lo specifico intervento;
Ø Entro 90giorni L’ENEA, comunica l’esito del controllo (positivo o negativo) al beneficiario soggetto a verifica.
Su almeno il 3% del campione oggetto di controllo, l’ENEA effettua, annualmente, anche controlli “in situ” mediante sopralluogo. L’avvio del procedimento è comunicato, con un preavviso minimo di 15 giorni, con lettera raccomandata A/R ovvero, ove disponibile, mediante PEC, specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo del controllo.
Al termine del controllo, l’ENEA trasmette all’Agenzia delle Entrate una relazione motivata riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito negativo.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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