LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA: OBBLIGHI DI TRASPARENZA

News / Credito e incentivi - mercoledì 03 apr 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


Legge annuale per il mercato e la concorrenza, obblighi di trasparenza

Imprese e associazioni devono pubblicare importi relativi a sovvenzioni, contributi e incarichi retribuiti

In base alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124, le imprese beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e comunque vantaggi economici pubblici devono provvedere agli obblighi di pubblicazione - previsti dall’art. 1 commi 125 e 126 della stessa legge – allo scopo di evitare le sanzioni conseguenti nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge nei termini previsti.

Chi è soggetto agli obblighi di pubblicazione

Con decorrenza dall’anno 2018 (somme percepite nel corso dell’anno 2018) le imprese devono pubblicare gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dai soggetti pubblici sopra indicati, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo per le imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.

Per le imprese individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti portali digitali se disponibili.

Le associazioni, comprese le associazioni di consumatori e utenti e quelle di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2 bis d.lgs 33/2013 nel 2018 entro il 28 febbraio 2019.

Nel caso i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche, devono essere  pubblicati  i  dati consolidati di gruppo.

 

Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a € 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.

Di seguito riportiamo un esempio di comunicazione che può essere idonea all’assolvimento dell’obbligo normativo.

“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’azienda, nell’esercizio 2018 ,ha ricevuto la somma complessiva di €.______________ a titolo di vantaggi economici da enti pubblici come meglio specificato nel seguente dettaglio.


Ente _______________ importo euro ______________    a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro ______________   a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro _______________  a titolo di _______________;
Ente _______________   importo euro   ______________        a  titolo di _______________."

 

 

 

 

 

 


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