LA MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ENEA NON COMPORTA LA PERDITA DELLA DETRAZIONE

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 19 apr 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


La mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione edilizia, per il monitoraggio del risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.

Il chiarimento nella risoluzione n.46/E di ieri, 18 aprile dell’Agenzia delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il nuovo obbligo , a partire dal 1° gennaio 2018, di trasmettere all’Enea gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione al 50%. L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili (fotovoltaico) e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (A per i forni), collegati ad un intervento di recupero iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico.

La Risoluzione n.46/E chiarisce che la trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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