ECOBONUS: ORA E' POSSIBILE LA CESSIONE DEL CREDITO SU SINGOLE UNITA' ABITATIVE

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 24 apr 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con l’atteso provvedimento attuativo prot.n.100372 del 18/04/2019, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per la cessione del credito del 50% o del 65% corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari negli anni 2018 e 2019.
 
Inoltre, il provvedimento disciplina anche la cessione del credito relativo alla detrazione delle spese sostenute dal 2018 al 2021 per interventi su parti comuni condominiali di edifici e per interventi, sempre condominiali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1,2 e 3.
 
In allegato al provvedimento, anche il nuovo modulo, che potrà essere inviato telematicamente dal proprio Entratel o Fisconline, spedito tramite Pec o presentato su carta a un ufficio delle Entrate, a regime, “entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Ambito soggettivo
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
  • tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione;
  • i fornitori che hanno eseguito i lavori;
  • altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto dai soggetti “no tax area” o “incapienti”.
 
Comunicazione
La cessione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria:
  • utilizzando le funzionalità;
oppure
  • tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, che può anche essere inviato tramite Pec, sottoscritto con firma digitale o autografa.
 
La comunicazione deve avvenire entro il 28 febbraio successivo al sostenimento della spesa.
Per le spese del 2018, la comunicazione andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
 
Il cessionario, nel proprio “cassetto fiscale”, potrà prendere visione del credito cedutogli che, però sarà utilizzabile o potrà essere ulteriormente ceduto solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito. Il cedente attraverso lo stesso servizio potrà consultare le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario.

Compensazioni in F24
Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24, solo con Fisconline o Entratel, in dieci quote annuali a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento di spesa e, comunque, dopo l’accettazione nel proprio “cassetto fiscale”.
Per le spese sostenute nel 2018, l’utilizzo in compensazione in F24 potrà essere effettuato a partire dal 5 agosto 2019.
 
 
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
 

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