INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 03 giu 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dopo l’avvento della fattura elettronica è ora il momento dei corrispettivi telematici.

Dal 1° luglio 2019 i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno certificare i corrispettivi attraverso un registratore telematico o, in alternativa è ora possibile utilizzare la procedura web gratuita messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in apposita area riservata, utilizzabile anche mediante dispositivi mobili. Anche mediante tale procedura, è stato puntualizzato che, sarà possibile generare il documento commerciale da rilasciare al cliente finale.

La trasmissione telematica dei dati per i commercianti al minuto che operano con più di tre punti cassa per singolo punto vendita, come previsto dalle Specifiche tecniche, può essere effettuata da un unico “punto di raccolta”.

 

Dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà generalizzato e riguarderà tutti gli esercenti indipendentemente dal volume d’affari.

Le categorie interessate sono essenzialmente commercianti al minuto, bar, ristoranti, alberghi, ma anche piccoli artigiani.

 

Il nuovo adempimento sostituirà l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali, sostituiti dallo scontrino digitale. Al cliente sarà rilasciato in formato cartaceo un “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Dobbiamo ricordare che per i soggetti interessati resta fermo l’obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente che, naturalmente, dovrà essere in formato elettronico.

 

Alla data attuale, con il decreto del 10 maggio us, anche se manca ancora il decreto attuativo con il quale dovranno essere individuate ulteriori ipotesi di esonero dall’obbligo, sono state individuate le seguenti fattispecie di esonero:

Ø  operazioni che sono già ritenute non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art.2 Dpr 696/96, del DM 13/02/2015 e del DM 27/10/2015;

Ø  prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli;

Ø  operazioni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale;

Ø  operazioni collegate e connesse a quelle appena richiamate, nonché le operazioni effettate in via marginale rispetto a quelle sopra esposte o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Tale esonero trova applicazione soltanto fino al 31/12/2019.

 

Nel successivo articolo 2, il decreto prevede per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, fino al 31/12/2019, l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018; queste ultime operazioni continuano, quindi ad essere documentate mediante il rilascio  della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

 

Sono previste infine, delle agevolazioni fiscali per gli operatori, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento. Condizione richiesta per avere diritto al credito, da utilizzare in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva , successiva al mese in cui è stata registrata la fattura, è l’effettuazione del pagamento con modalità tracciabile della spesa per l’acquisto o l’adattamento.

 

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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