L’Agenzia delle Entrate si è finalmente pronunciata acconsentendo alla deducibilità e detraibilità dei carburanti acquistati tramite un Consorzio/cooperativa con l’osservanza di alcune cautele, accogliendo la proposta avanzata con consulenza giuridica da Confartigianato e da un’altra organizzazione di rappresentanza delle piccole imprese.
A seguito di numerose richieste provenienti da territori ed imprese interessate si è ritenuto opportuno chiedere all’Agenzia chiarimenti sugli obblighi introdotti con la Legge di Bilancio 2018, in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione in presenza di rapporti di debito/credito fra i soggetti intervenuti nell’operazione.
Con la risposta del 12 giugno 2019, l’Agenzia ha confermato che è possibile la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA per l’acquisto dei carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuati dagli autotrasportatori tramite Consorzi e cooperative, seppure con alcune cautele che rientrano, comunque, nelle modalità esecutive già poste in essere dagli operatori (Consorzi/cooperative e soci).
La fattispecie rappresentata da Confartigianato era quella di un Ente (consorzio o cooperativa) che provvede all’acquisto collettivo del carburante per autotrazione che viene ceduto (in genere a prezzi più contenuti) agli associati (soci del consorzio o cooperativa). Il pagamento del carburante non avviene puntualmente in relazione ad ogni singola fattura, bensì mediante compensazione tra crediti che gli associati vantano nei confronti dell’Ente (per i servizi svolti per conto dello stesso) ed i debiti relativi alle cessioni di carburanti effettuate a favore degli associati medesimi. Il risultato di tale rapporto di conto corrente espone il pagamento di una somma a favore di uno dei due soggetti, previa annotazione in un conto analitico.
A seguito dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante, sia ai fini della deducibilità del costo che ai fini della detraibilità dell’IVA, introdotto con la legge di Bilancio del 2018 per garantire l’effettività dell’acquisto, era stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare la legittimità della modalità operativa sopra richiamata, considerato che tutte le fatture sono elettroniche e che gli importi non compensati formano oggetto di pagamento tra Ente e soci attraverso mezzi tracciabili.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sebbene il pagamento del corrispettivo avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione del carburante o sia effettuato dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, la detrazione e la deducibilità sono riconosciuti qualora il pagamento sia riferibile al soggetto passivo secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumento comunque tracciabili con una delle modalità previste dal provvedimento n. 73203/2018 (cioè, con un pagamento diverso dal contante).