News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 27 giu 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa
Con la circolare n.14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi e fornisce soluzioni (purtroppo non completamente) in tema di fatturazione elettronica.
In sintesi alcuni dei temi trattati dalla circolare:
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 1°gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI).
La regola generale sull’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica presenta comunque diverse eccezioni.
PRESTAZIONI SANITARIE
Solo per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera
Sanitaria. Questo vale anche per le fatture “miste” ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento.
EMISSIONE DELLE FATTURE
Dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le nuove regole relative alla data di emissione della fattura elettronica previste dal DL119/2018 (Decreto Collegato alla Manovra di Bilancio 2019) che prevedeva:
Ø tra le indicazioni che il documento deve recare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
Ø la possibilità di emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 Dpr 633/72.
La fattura quindi, non deve necessariamente essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata l’operazione, ma si avranno 10 giorni di tempo a partire dal 1° luglio 2019.
In merito si segnala che è stato presentato un emendamento in sede di conversione del Decreto Crescita che sposta da 10 a 12 giorni il termine per l’emissione delle fatture elettroniche. In riferimento a questo ultimo punto si dovrà attendere la conversione del Decreto Crescita.
Questa novità aveva sollevato dubbi sulla data da indicare nella e-fattura: se quella di effettuazione o quella di emissione. L’Agenzia precisa che per le sole fatture elettroniche la data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d’Interscambio (SDI). In questo modo non ci sarà bisogno di modificare i sistemi informativi e le specifiche tecniche. Per le fatture analogiche (cartacee) invece, sarà necessario indicare le due date (effettuazione ed emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti.
Un chiarimento è arrivato anche in merito alla fattura differita. L’Agenzia conferma che la fattura differita può essere inviata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, sempre con riferimento al mese di effettuazione per quanto riguarda la liquidazione dell’Iva. Il problema era quale data fosse da indicare nella fattura differita. L’Agenzia chiarisce che se la fattura relativa alle cessioni e/o prestazioni di servizio si riferisce a diverse consegne e/o prestazioni, la fattura differita dovrà indicare quella dell’ultima consegna e/o prestazione.
REGISTRAZIONE FATTURE EMESSE
In merito alla registrazione delle fatture emesse viene superato quanto previsto nell’articolo 23 del DPR 633/72 che prevedeva l’annotazione nel registro della data di emissione della fattura. Infatti, la circolare chiarisce che anche nei registri iva vada sempre annotata la data di effettuazione o meglio, la data indicata in fattura.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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