News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 21 ago 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa
In pratica, i dati dei corrispettivi di luglio devono essere inviati entro la scadenza del 2 settembre 2019, dal momento che il 31 agosto è sabato.
Si tratta della moratoria delle sanzioni in merito all’adempimento fiscale dello scontrino elettronico nel primo semestre di vigenza del nuovo adempimento che terminerà:
Ø il 31 dicembre 2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400mila euro;
e
Ø il 30 giugno 2020 per tutti gli altri.
Fino a queste scadenze sarà possibile usufruire dei servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e senza registratore telematico continuare ad emettere ricevute fiscali e scontrini, registrando l’incasso nel registro dei corrispettivi senza subire sanzioni, purché l’invio dei dati degli incassi avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (l'informazione era già stata approfondita su questo sito alla pagina: http://www.confartigianato.ra.it/news.php?pg=3&id=3470).
Alle suddette scadenze entrerà in vigore il termine dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione prevista dal decreto crescita.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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