FATTURA ELETTRONICA: QUALE DATA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO E PER LE FATTURE DIFFERITE

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 25 set 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’Agenzia delle Entrate, prendendo spunto da un’istanza di interpello, scioglie due dubbi in merito alla data della fattura elettronica da prevedere per le prestazioni di servizi qualora tale fattura risulti essere il riepilogo di prestazioni effettuate durante il mese, e a quale data sia possibile indicare, nel caso di fatture differite.

 

Questi gli importanti chiarimenti che emergono dalla risposta all’interpello n.389 pubblicata ieri, 24 settembre 2019, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con la quale viene integrata la procedura prevista dalla circolare 14/E del 17 giugno 2019.

 

Il caso analizzato è quello di un contribuente che esegue lavorazioni meccaniche per le quali, a fine di ciascun lavoro, viene emesso un DDT al committente con causale “reso lavorato” e pagamento a 30 giorni.

 

Alla fine di ciascun mese solare il prestatore emette fattura elettronica, comprendendo le lavorazioni eseguite in detto mese e indicando nel campo “data” l’ultimo giorno del mese (30 settembre nel caso di specie)

 

L’impresa chiede di conoscere quale data di emissione indicare in fattura, per esempio con riferimento ai ddt di riconsegna del 10,20,28 e 30 settembre, prospettando di poter indicare quale data fattura il 30 settembre e di trasmettere poi la fattura al SDI entro il 15 ottobre, fermo restando la liquidazione dell’Iva con riferimento al mese di settembre.

 

L’Agenzia precisa giustamente, che nel caso prospettato, trattandosi di prestazioni di servizi per le quali non è ancora avvenuto il pagamento, non è esatto parlare di fatturazione differita, in quanto il momento di effettuazione delle prestazioni (art.6 Dpr 633/72) si realizza soltanto all’atto dell’emissione della fattura in via anticipata rispetto al pagamento. Tale fattura, quindi, viene a qualificarsi come “immediata” e non “differita”, pertanto dovrà essere trasmessa al SDI entro 12 giorni dalla data fattura.

 

Tuttavia, approfittando della procedura descritta nell’interpello, l’Agenzia precisa che nella fattura differita “è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviato allo SDI entro il 15 ottobre 2019”.

 

Si tratta di un’importante precisazione dell’Agenzia che contribuirà a “snellire” la gestione di queste operazioni, in considerazione del fatto che non ci sono conseguenze sulla liquidazione dell’imposta, che rimane sempre riferita al periodo di effettuazione delle operazioni.

PS: in allegato interpello n.389 del 24/09/2019

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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