L’articolo 40 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 prevede che il padre lavoratore possa godere dei periodi di riposo giornalieri nel primo di anno di vita del bambino:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Secondo le disposizioni dell’INPS fornite con circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre poteva fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e solo se la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente del congedo parentale, durante il quale, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri.
Ora, a seguito di una sentenza (la n. 22177 del 12 settembre 2018) con la quale la Corte di Cassazione ha espresso il principio in base al quale “potendo …entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa” l’Istituto, con circolare n. 140 del 18 novembre 2019 fornisce nuove disposizioni.
In base a tali nuove disposizioni il padre lavoratore dipendente può fruire dei permessi giornalieri sin dalla nascita del figlio senza attendere la fine del periodo di maternità.
Resta fermo che il padre non potrà usufruire dei permessi durante il periodo nel quale la lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale.
L’INPS specifica che i nuovi criteri si applicano:
• alle domande pervenute e non ancora definite,
• agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato su richiesta dell’interessato.