News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 08 gen 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa
L’imposta di bollo sulle fatture è regolata dal combinato disposto dell’articolo 6 della tabella allegata al Dpr 642/72 e dall’articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/72 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di 2 euro su fatture e ricevute, ed è dovuta per importi esenti o fuori campo IVA per un ammontare superiore o uguale a 77,47 euro.
Per l’anno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” la funzione per il calcolo e la generazione del modello F24 precompilato dell’imposta di bollo di 2 euro applicata alle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e gli stessi contribuenti, in base all’importo comunicato pagavano l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Per l’anno 2020 le novità in materia di imposta di bollo sono contenute:
Ø nel Decreto Crescita (art. 12-novies);
Ø nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (art. 17)
L’articolo 12-novies del DL n.34/2019 (Decreto Crescita) ha previsto che sia la stessa Agenzia delle Entrate ad integrare le fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, attraverso procedure automatizzate.
L’articolo 17 del DL n.124/2019 (Decreto Crescita collegato alla Legge di Bilancio 2020) introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente allo scopo di individuare l’importo dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.
In particolare, per le fatture inviate dal 1° gennaio 2020 la sanzione amministrativa irrogata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.13 DLgs n.471/97, pari al 30% viene ridotta ad 1/3 (10% in luogo della sanzione ordinaria del 30%). Se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Bollo fattura elettronica semestrale (ma non per tutti)
Ulteriore novità introdotta dalla conversione del DL n.124/20196 è il nuovo comma 1-bis dell’art.17 che prevede, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con 2 versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 e il 16.12 di ciascun anno.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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