CORRISPETTIVI TELEMATICI 2020: ULTIME NOVITA'

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 16 gen 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

 

In prossimità del nuovo obbligo, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto rilevanti novità in riferimento alla trasmissione telematica dei corrispettivi, di seguito elencate:

Ø  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM del 24/12/2019, con il quale è stato modificato il DM del 10/05/2019, estendendo l’esonero dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi;

Ø  emanazione del Provvedimento del 20 dicembre 2019, con il quale sono state aggiornate le specifiche tecniche in tema di corrispettivi telematici al fine di recepire le proposte e le segnalazioni pervenute anche dalle associazioni di categoria;

Ø  emanazione del Provvedimento del 30/12/2019, riguardante la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

 

In particolare, il DM del 24/12/2019 ha ampliato le ipotesi di esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi relativamente:

Ø  alle operazioni collegate e connesse a quelle esonerate;

Ø  alle operazioni marginali, anche dopo il 31/12/2019 fino a data da definirsi;

Ø  alle operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente;

Ø  ad una nuova fattispecie di esonero, riguardante le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

 

Con il Provvedimento n.1432217 del 20 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, oltre a precisare le corrette regole di applicazione dell’Iva relative alla memorizzazione dei corrispettivi nel momento dell’effettuazione dell’operazione e del relativo invio dei dati entro 12 giorni da tale momento, provvede ad allineare alle regole Iva la trasmissione telematica dei corrispettivi. Pertanto, i dati da inviare all’Agenzia delle Entrate non comprenderanno più gli importi delle operazioni non ancora effettuate, anche se è stato rilasciato il documento commerciale. In pratica non dovranno essere trasmessi, per esempio, i dati dei corrispettivi non riscossi relativi alle prestazioni di servizi emessi al momento dell’ultimazione della prestazione stessa, che si considerano effettuate soltanto al momento del pagamento.

La novità entrerà a regime dal 1° luglio 2020, ma i contribuenti hanno la facoltà di adottarla già dal 1° marzo 2020.

 

Con il Provvedimento del 30 dicembre 2019 prende in esame gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, prevedendo non solo un differimento dei termini, ma anche un graduale avvio degli obblighi.

 

In particolare, sono obbligati alla trasmissione dei corrispettivi a partire dal:

Ø  1° gennaio 2020 gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. I suddetti soggetti possono effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020;

Ø  1° luglio 2020 gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;

Ø  1° gennaio 2021 tutti gli altri.

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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