Il D.L. ‘Cura Italia’ prevede una moratoria per le PMI e i professionisti danneggiate dall’epidemia COVID - 19. Sono congelate fino al 30/09/2020 le linee di credito in c/c, anticipi su titoli di credito, prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.
Ecco nel dettaglio le disposizioni previste dall’articolo in questione.
Vediamo, in breve, in cosa consistono le misure di moratoria.
Le misure hanno per oggetto:
- la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- la proroga alle medesime condizioni fino al 30/09/2020 dei prestiti non rateali scadenti prima del 30/09/2020;
- la sospensione fino al 30/09/2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing scadenti prima del 30/09/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche con rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie
Le PMI, appartenenti a tutti i settori. Sono compresi tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?
• l’impresa, deve essere in bonis, cioè non avere posizioni debitorie classificate come deteriorate. Non deve avere rate scadute da più di 90 giorni.
• dato che l’epidemia da COVID-19 è riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel DL non sono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata delle Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione
- tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito devono accettare le comunicazioni di moratoria che rispettano i requisiti previsti dal DL.
- le comunicazioni possono essere presentate dall’entrata in vigore del DL cioè dal 17/03/ 2020.
- la comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, o attraverso altri meccanismi che consentano di tracciare la comunicazione con data certa.
- è opportuno contattare la banca o l’intermediario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel DL sono previste anche altre importanti misure, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’ accordo tra l’Abi e le associazioni, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
- nella comunicazione l’impresa deve autodichiarare:
• il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
• “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
• di soddisfare i requisiti per la qualifica di PMI;
• di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?
- la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma.
- per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
- anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.
Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?
Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?
La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.
Le imprese aderenti, per ulteriori informazioni e/o approfondimenti, possono contattare gli addetti del Servizio Credito e incentivi dell'Associazione
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