Pubblicato sul sito ufficiale della Regione Emilia Romagna il chiarimento richiesto dalla nostra Associazione in relazione alle attività artigianali di somministrazione almenti e bevande che nel protocollo parevano essere escluse dalla possibilità di consumazione sul posto e anche in prossimità dell'esercizio.
Questa la precisazione inserita:
Quali protocolli e misure si applicano alle attività artigianali e commerciali alimentari autorizzate al consumo sul posto?
Per le attività artigianali e commerciali di prodotti alimentari, autorizzate al consumo sul posto di prodotti di gastronomia, gelateria etc. , trova applicazione l’allegato 2 dell’ordinanza approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 82 del 17 maggio 2020 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia-Romagna”, per quanto compatibile e fermo restando l’esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Il consumo sul posto è consentito esclusivamente all’esterno dei locali, a condizione che il gestore dell’esercizio posizioni gli arredi (tavoli e sedute) in modo tale da garantire:
• il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti
• la disinfezione dei tavoli o altri punti di appoggio dei cibi ad ogni cambio di utilizzatore.
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