All’articolo 68 il Decreto aggiunge cinque settimane di Cassa integrazione/Fondo Integrazione salariale, sospensione FSBA e cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020, rispetto alle nove già previste dal “Cura Italia” che dovranno essere interamente fruite per poter accedere alla proroga.
Possono accedere agli ammortizzatori i dipendenti assunti entro il 25/3/2020
Viene altresì introdotto un ulteriore periodo di quattro settimane dal 1º settembre al 31 ottobre 2020. Per le sole imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema, le quattro settimane potranno decorrere anche da periodi antecedenti il 1º settembre.
Potranno accedere alla proroga di quattro settimane soltanto le imprese che abbiano esaurito i periodi di Cassa previsti dal 23 febbraio al 31 agosto (quattordici settimane).
L’ampliamento degli ammortizzatori sociali si applica ai seguenti trattamenti speciali per COVID-19:
• Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
• Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS);
• Imprese già in Cassa integrazione straordinaria entrate in CIGO per COVID-19;
• Imprese in Cassa integrazione in deroga.
A seguito delle critiche per i ritardi nel pagamento delle prime domande di Cassa integrazione, in particolar modo quelle di CIG in deroga, il Decreto “Rilancio” introduce una corsia “veloce” per le imprese che beneficiano degli ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell’Inps.
L’articolo 71 dispone infatti l’invio direttamente all’INPS delle domande di CIG in deroga per periodi ulteriori rispetto alle nove settimane previste dal “Cura Italia”, anziché inoltrare le richieste alle singole regioni o province autonome. La trasmissione delle domande di Cassa dovrà avvenire entro quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di orario.
Entro quindici giorni dalla richiesta, l’INPS eroga un anticipo della CIG pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.
Il cerchio si chiude con l’azienda che invia entro trenta giorni dall’anticipazione i dati necessari per il pagamento del saldo della CIG.
Il meccanismo appena descritto si applicherà non solo alla Cassa in deroga ma a tutti gli ammortizzatori per COVID-19 a pagamento diretto dell’INPS. Ci riferiamo in particolare a CIGO e assegno ordinario erogato dal FIS per i quali il nuovo meccanismo si applicherà a partire dal trentesimo giorno successivo l’entrata in vigore del Decreto.
Decreto Rilancio per lavoratori: Congedo straordinario
L’articolo 72 del Decreto incrementa le giornate di congedo straordinario spettanti ai genitori di figli di età non superiore ai dodici anni. Viene infatti previsto un tetto di trenta giornate dal 5 marzo al 31 luglio 2020, rispetto alle quindici previste dal “Cura Italia”.
La norma è immediatamente applicabile e potranno beneficiare degli ulteriori giorni di assenza:
• Dipendenti del settore privato;
• Dipendenti pubblici;
• Autonomi iscritti all’INPS;
• Iscritti alla Gestione separata.
Ai dipendenti privati i giorni di congedo vengono pagati dall’INPS in misura pari al 50%, con anticipo delle somme in busta paga ad opera dell’azienda.
Ricordiamo che il congedo spetta a patto che:
• Non sia stata fatta richiesta del bonus per servizi di baby-sitting;
• L’altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore o destinatario di strumenti di sostegno al reddito.
Decreto Rilancio per lavoratori: Bonus baby-sitter
Sempre l’articolo 72 del Decreto “Rilancio” eleva a 1.200 euro (rispetto ai precedenti 600 euro) il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting disciplinato dal “Cura Italia”.
La misura, alternativa al congedo straordinario, è prevista in favore dei genitori di figli fino a sedici anni di età che siano:
• Dipendenti privati;
• Dipendenti pubblici, limitatamente al personale del comparto sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnato nell’emergenza COVID-19;
• Autonomi iscritti all’INPS o alle Casse di previdenza;
• Iscritti alla Gestione separata.
Per i dipendenti pubblici il contributo è previsto in misura pari a 2.000 euro rispetto ai precedenti 1.000.
Al pari del congedo il bonus non spetta se l’altro genitore è disoccupato, destinatario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.
La norma è immediatamente applicabile, posto che è già attiva sul portale dell’Istituto la piattaforma per l’inoltro delle domande.
In alternativa all’utilizzo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, il bonus è spendibile per l’iscrizione a:
• Centri estivi;
• Servizi integrativi per l’infanzia;
• Servizi socio-educativi territoriali;
• Centri con funzione educativa e ricreativa;
• Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Decreto Rilancio per lavoratori: Estensione permessi 104
Riproposta dall’articolo 73 l’estensione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 a beneficio di lavoratori disabili o familiari che li assistono. Per i mesi di maggio e giugno 2020 oltre ai tre giorni di permesso ordinariamente previsti si aggiungono dodici giornate complessive.
Di conseguenza, a maggio e giugno i lavoratori beneficiari avranno diritto a diciotto giorni potenziali di permesso Legge 104.
La norma è immediatamente applicabile, a patto che il dipendente abbia già l’autorizzazione INPS a fruire dei permessi. In caso contrario dovrà inoltrare apposita richiesta all’Istituto e attendere l’esito dell’istruttoria.
Gli uffici paghe della Associazione sono a disposizione