News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 03 giu 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa
Nel Decreto Rilancio n.34/2020, in vigore dal 19 maggio 2020, il Legislatore ha introdotto un nuovo regime IVA applicabile ad alcune tipologie di beni utili per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
In particolare, l’articolo 124, ha previsto l’esenzione da IVA (con pieno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti) alle cessioni di mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale ritenuti necessari per il contenimento dell’emergenza da COVID-19 dal giorno 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
Nello specifico, l’elenco dei beni agevolati, da considerarsi tassativo, sono i seguenti:
Ø ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
Ø monitor multiparametrico anche da trasporto;
Ø pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione entrale;
Ø tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
Ø maschere per la ventilazione non invasiva;
Ø sistemi di aspirazione;
Ø umidificatori;
Ø laringoscopi;
Ø strumentazione per accesso vascolare;
Ø aspiratore elettrico;
Ø centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
Ø ecotomografo portatile;
Ø elettrocardiografo;
Ø tomografo computerizzato;
Ø mascherine chirurgiche;
Ø mascherine Ffp2 eFfp3;
Ø articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
Ø termometri;
Ø detergenti disinfettanti per mani;
Ø dispenser a muro per disinfettanti;
Ø soluzioni idroalcolica in litri;
Ø perossido al 3 per cento in litri;
Ø carrelli per emergenza;
Ø estrattori RNA;
Ø strumentazione per diagnostica per COVID-19;
Ø tamponi per analisi cliniche;
Ø provette sterili;
Ø attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Dal 1° gennaio 2021, la cessione dei beni sopraindicati sarà soggetta all’aliquota IVA del 5% come previsto dall’aggiunta del n.1-ter alla Tabella A, parte II-bis, Dpr n.633/72.
In particolare, come precisato dall’Agenzia delle Dogane con la circolare n.12/D del 30 maggio 2020, solo le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 sono esenti da imposta, e non anche quelle generiche che dovranno soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Mise n.107886 del 23 aprile 2020, A questo proposito, l’Agenzia ricorda che le mascherine filtranti generiche possono superare i controlli presso le autorità doganali solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
Ø non devono recare la marcatura CE;
Ø devono indicare espressamente che non si tratta di un dispositivo medico (Dm) o dispositivo di protezione individuale (Dpi);
Ø devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso dei predetti dispositivi (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro).
In conclusione sulle mascherine generiche grava l’Iva ordinaria del 22%.
Le fatture emesse in relazione alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, in quanto operazioni esenti da Iva sino al 31 dicembre 2020, dovranno riportare il codice natura N4 ed indicare nel riferimento normativo la dicitura “fattura emessa ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del DL n.34/2020”.
Queste le indicazioni di Assosoftware, pubblicate il 1° giugno 2020, in relazione alle modalità di compilazione del tracciato xml della fattura elettronica.
Si evidenzia infine, che anche per questa nuova fattispecie di esenzione, si rientra tra le operazioni per le quali va assolta l’imposta di bollo nella misura pari a € 2, se di importo superiore a € 77,47.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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