DECRETO RILANCIO - SUPERBONUS DEL 110%

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 04 giu 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’art. 119 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto per alcuni interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici una nuova detrazione pari al 110% delle spese sostenute (entro limiti di spesa previsti) nel periodo 01/07/2020 e il 31/12/2021, da ripartire in 5 quote annuali.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che possono beneficiare della detrazione previsti dal comma 9 dell’art.119 sono:

Ø  condomini;

Ø  persone fisiche in relazione agli interventi eseguiti su unità immobiliari (ad eccezione degli edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale);

Ø  Istituti autonomi case popolari (IACP);

Ø  cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione nella misura del 110% spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

Ø  interventi di isolamento termico (tetto massimo 60.000 euro);

Ø  interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (tetto massimo € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

Ø  interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (tetto massimo 30.000 euro);

La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al citato art.14, DL n.63/2013, nei rispetti dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.

 

INTERVENTI ANTISISMICI

La detrazione pari al 110% si applica anche alle spese relative a specifici interventi antisismici a condizione però, che gli edifici siano ubicati in zona sismica 1,2 e 3.

Qualora si opti per la cessione del credito corrisponde alla detrazione a un’impresa di assicurazione e contestualmente venga stipulata una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista spetta nella misura del 90%, anziché del 19%.

 

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, a condizione che la stessa venga effettuata insieme ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta a favore del GSE, spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, da ripartire in 5 anni. La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 48.000 (e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico) e non è cumulabile con altri inventivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

 

COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del superbonus del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

 

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO IN FATTURA

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

Ø  per lo sconto in fattura;

Ø  per la cessione della detrazione.

 

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto in fattura riguarda anche interventi diversi da quelli sopra elencati, che danno diritto alla detrazione del 110%. Si tratta, in particolare degli interventi di:

Ø  ristrutturazione edilizi;

Ø  riqualificazione energetica;

Ø  adozione di misure antisismiche;

Ø  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);

Ø  installazione di impianti solari fotovoltaici;

Ø  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

VISTO DI CONFORMITA’

Al fine dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativamente agli interventi disciplinati dall’art.119, DL Rilancio, il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione presentata, attestante la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della detrazione d’imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs, n.241/1997, da parte di CAF e professionisti abilitati.

Le modalità attuative per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito saranno definite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Rilancio”.

 

Gli uffici del Servizio Fiscale dell’Associazione sono a disposizione delle aziende aderenti per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.


‹ Torna all'elenco