USO DEL CONTANTE - DAL 1° LUGLIO LIMITE ABBASSATO

News / Credito e incentivi - venerdì 03 lug 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Come avevamo anticipato a giugno scorso QUI a decorrere dal 1° luglio 2020, il limite all’uso del contante passa dagli attuali 2.999 euro a 1.999 euro. La modifica è inserita all’interno del decreto fiscale 2020 (art. 18, D.L. n. 124/2019), all’interno di un pacchetto di misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale e a disincentivare l’utilizzo del contante a favore della moneta elettronica. Dal punto di vista pratico non ci sono novità di rilievo.

Riepiloghiamo di seguito la normativa è alla luce dei chiarimenti che si sono succeduti in questi anni.

-       Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite passa dagli attuali 2.999 euro 1.999 euro.

-       Dal 1° gennaio 2022, scatterà un’ulteriore riduzione che porterà la soglia 999 euro, importo che era applicato sino ad alcuni anni or sono.

-       si riducono le sanzioni minime che passeranno dapprima a 2.000 euro e poi a 1.000 euro.

Una stretta, diluita nel tempo, che riporta i valori a quelli in vigore fino al 31/12/2015.

Non cambiano, le regole di utilizzo di tali soglie che sintetizziamo di seguito brevemente

Regole generali.

È previsto un divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro dal 1° luglio 2020.

Le soglie riguardano i trasferimenti di contante tra soggetti diversi da intendersi come soggetti “di diritto distinti” che eseguono il pagamento o lo ricevono che possono essere persone fisiche o persone giuridiche, cioè società o enti dotati di personalità giuridica. Non c’è violazione per l’imprenditore persona fisica titolare di ditta individuale che effettui prelevamenti in c/utili o conferimenti.

Il trasferimento superiore al limite è sempre vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

È possibile il pagamento parte in contanti e parte in assegno, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi......

Nuova disciplina sanzionatoria

- da 3.000 euro a 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020;

da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle finanze

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, in una serie di FAQ pubblicate sul proprio sito internet, ha chiarito alcuni aspetti su come i limiti operano e, più in generale, sull’ambito applicativo della norma.

Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Un altro chiarimento ha interessato l’avverbio “complessivamente” contenuto nel comma 1 dell’art. 49 che, secondo il Ministero, va riferito al valore da trasferire.

Pertanto, il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ai predetti limiti, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non c’è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da essere operazioni distinte e differenziate (ad esempio in caso di singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio quando si tratta di pagamento rateale).

 


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