Dal prossimo 21 settembre 2020, tutti i possessori e gli utilizzatori di bilance utilizzate per la vendita dovranno prestare qualche attenzione in più ai loro strumenti. Ecco alcune utili indicazioni sugli adempimenti e obblighi da rispettare fornite dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio.
Dal 21 settembre 2017, l’entrata in vigore del Regolamento per la 'disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea', ha cambiato le modalità di detenzione e comunicazione degli strumenti metrici.
In particolare, richiamiamo l’attenzione dei possessori di bilance utilizzate per la vendita sull’obbligo di verifica periodica almeno ogni 3 anni.
In passato, in molti casi, il possesso delle bilance non era comunicato all’Ufficio Metrico, perché è il Regolamento (adottato con Decreto Ministeriale n. 93 del 21 aprile 2017) che ha introdotto il termine di 30 giorni dalla data di inizio utilizzo per fare la comunicazione. All’Ufficio arrivano, quotidianamente, comunicazioni - provenienti da organismi di verificazione - riguardanti la verifica periodica di strumenti di misura mai dichiarati in precedenza dal titolare dello strumento (e quindi non ancora presenti nel sistema informatico).
In questi casi, l’Ufficio Metrico invita l’interessato a presentare la 'dichiarazione di inizio utilizzo'). Attualmente, tali dichiarazioni, anche se riferite a strumenti utilizzati prima del 21 settembre 2017, non sono considerate tardive, proprio perché fino al 20 settembre 2017 non era previsto alcun termine.
Dopo il 21 settembre 2020, però, gli strumenti posseduti prima dell’entrata in vigore del Regolamento (21 settembre 2017) dovranno aver superato almeno una verificazione periodica, pertanto la relativa informazione dovrebbe già trovarsi registrata nel sistema informatico della Camera di commercio.
Da qui in avanti, pertanto, a fronte di comunicazione proveniente da organismo di verificazione che attesti la verifica periodica di bilancia non ancora registrata nell’archivio informatico, l’Ufficio Metrico, come di consueto, chiederà al titolare dello strumento di presentare la 'dichiarazione di inizio utilizzo', ma, qualora nella dichiarazione sia attestato l’utilizzo della bilancia in data precedente al 21 settembre 2017, l’Ufficio sarà obbligato ad accertare in quale data è stata effettuata la precedente verifica periodica. Ciò, per verificare il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento ed eventualmente applicare le sanzioni pensate per verifiche richieste tardivamente. Infatti, se lo strumento è stato messo in servizio prima del 21 settembre 2017, dovrebbe avere superato almeno un’altra verificazione periodica. Se fosse stato messo in servizio dopo quella data, varrà in ogni caso il termine di 30 giorni dalla data di inizio utilizzo, il cui mancato rispetto è parimenti sanzionato.
La verifica periodica delle bilance è importante per certificare il corretto funzionamento di questi strumenti di pesatura, utilizzati nel rapporto con terzi per determinare la quantità e/o il prezzo nelle transazioni commerciali. Inoltre, si mantiene nel tempo la loro affidabilità, per garantire l’utilizzo di strumenti affidabili e precisi.
Per questo, conoscere le normative relative agli strumenti metrici utilizzati, come le bilance, è obbligatorio e non rispettarle può fare incorrere in sanzioni e blocchi di utilizzo.
Agli Ispettori degli Uffici Metrici delle Camere di Commercio è affidata la competenza per il controllo dell'avvenuta verifica periodica .
Per superare senza problemi un controllo dell’Ufficio Metrico in tal senso, vi sono alcuni aspetti a cui prestare attenzione.
Innanzi tutto, va ricordato che alla Camera di Commercio deve essere comunicato, non solo l’utilizzo di nuovi strumenti metrici, ma anche la dismissione degli strumenti. Il termine previsto per la comunicazione è sempre di 30 giorni.
In generale, la periodicità delle bilance decorre dalla data della sua messa in servizio (o dalla data dell’ultima verificazione periodica per gli strumenti che abbiano alle spalle almeno una verifica periodica), e il possessore deve richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni prima della scadenza.
Si consideri inoltre che, a partire dal 21 settembre 2020, tutte le bilance utilizzate prima dell’entrata in vigore del Regolamento, normalmente dovrebbero essere dotate del 'Libretto Metrologico', un documento rilasciato dall’organismo che effettua la verifica periodica triennale e che descrive tutte le verifiche e riparazioni effettuate in precedenza. La mancanza del libretto è giustificata solo se il titolare dello strumento dimostra di avere già fatto denuncia (di smarrimento/furto/distruzione).
Una raccomandazione importante è quella di controllare la continuità dei contrassegni di verifica periodica, in modo che non trascorrano mai più di tre anni tra le date apposte su due contrassegni di verificazione periodica successivi.
In sintesi le bilance per la vendita al pubblico con contrassegno di verifica in scadenza, debbono essere dotate del libretto metrologico e verificate nei termini prescritti; è possibile 'liberare' la bilancia dagli obblighi previsti dal Regolamento attraverso la dichiarazione di dismissione, per quegli strumenti il cui utilizzo sia definitivamente cessato, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di fine utilizzo.
Per informazioni ed approfondimenti, le aziende associate possono contattare gli addetti del Servizio Affari Generali presso gli Uffici di Confartigianato della provincia di Ravenna