L’Agenzia delle Entrate con due provvedimenti del 29 dicembre us, rende operativo il regime di autorizzazione all’effettuazione delle operazioni intracomunitarie introdotto dal Dl 78/2010; obbligo che viene esteso anche agli operatori già titolari di partita Iva.
L’art. 27 del dl 78/2010 prevedeva:
- che i soggetti che iniziano l’attività, qualora intendano effettuare cessioni e acquisti di beni in ambito comunitario, (e quindi con esclusione delle prestazioni di servizi intra-Ue), devono esprimere la volontà in tal senso nella dichiarazioni di inizio attività;
- che nei confronti dei soggetti che esprimono tale volontà, entro 30 giorni dall’attribuzione del numero di partiva Iva l’ufficio può emettere un provvedimento di diniego ad effettuare le predette operazioni; successivamente l’ufficio potrà emettere un provvedimento di revoca;
- che con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono definiti le modalità del diniego o della revoca, nonché i criteri e le modalità per l’inclusione delle partite Iva nella banca dati degli operatori autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (Banca dati Vies).
Il provvedimento sull’autorizzazione, prevede:
La richiesta: i soggetti che intendono effettuare cessioni ed acquisti intracomunitari di beni devono manifestare questa volontà nel modello di inizio attività. I soggetti già in attività esprimono la volontà presentando apposita istanza all’ Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e con la medesima modalità comunicano l’eventuale revoca.
I tempi di risposta: l’amministrazione finanziaria ha 30 giorni di tempo per verificare l’esattezza dei dati e per effetturare una valutazione preliminare del rischio oggettivo e soggettivo relativamente al soggetto richiedente.
Il silenzio assenso: se entro il termine dei 30 giorni non viene opposto il diniego dell’amministrazione, il soggetto è iscritto nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati all’operatività intra-Ue.
La sospensione: nei 30 giorni in attesa della “pronuncia” dell’amministrazione è sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, quindi è possibile operare solo a livello interno.
Senza presentazione modello Intrastat: i titolari di partita Iva devono chiedere l’autorizzazione all’amministrazione finanziaria se non hanno presentato Intrastat nel 2009 o 2010.
La dichiarazione: se non si presenta la dichiarazione i soggetti attivi non esonerati sono esclusi dall’archivio dei soggetti autorizzati agli scambi comunitari entro il 28 febbraio 2011.
Ulteriori informazioni presso gli Uffici del settore fiscale di Confartigianato