News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 10 ago 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa
Completo il quadro normativo per rendere operativo il Superbonus del 110%.
Dopo il “Decreto Asseverazioni” e il “Decreto Requisiti Ecobonus” del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:
Ø la Circolare 08 agosto 2020, n.24/E contenente conferme ma anche qualche novità in merito all’applicazione del Superbonus;
Ø il Provvedimento 08 agosto 2020 n.283847 relativo alla facoltà di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta, in luogo della fruizione diretta della detrazione.
La circolare chiarisce ulteriormente l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, definendo i requisiti di accesso e gli adempimenti necessari. In particolare si evidenzia:
Ø Familiari e conviventi
Possono accedere alla detrazione anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Viene inoltre precisato che il beneficio vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato;
Ø Partite Iva e condomini
Il Superbonus può essere fruito anche dalle persone che svolgono attività d’impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, solo limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenente quindi alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini;
Ø Le altre spese agevolabili
La detrazione del 110% comprende, come normativamente previsto, anche alcune spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e altre spese professionali connesse (perizie, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
Ø Modalità di esercizio dell’opzione
La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal Provvedimento sopra citato. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Ø Le istruzioni per cessionari e fornitori
In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà esser ceduto anche dai successivi cessionari.
In allegato:
La Circolare 8 agosto 2020, n.24
Provvedimento 8 agosto 2020, n.283847
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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