La Legge Legge 11 settembre 2020, n.120 ha convertito, con modificazioni, il DL Semplificazioni, ed ha anche apportato modifiche sia al Decreto 'Cura Italia' sia al Codice della Strada.
Ulteriore proroga scadenza revisioni
Con questa legge viene previsto un prolungamento della proroga della scadenza delle revisioni, fino al 28 febbraio 2021, ampliando i termini di cui all'Articolo 92 del DL 'Cura Italia', convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020.
E' quindi 'autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020'.
Ulteriore proroga scadenza attività visita e prova
Ricordiamo che il prolungamento della proroga, di cui all’Articolo 49 - comma 5-septies, lettera a), interessa anche tutte le attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del Codice della Strada e quindi, nello specifico, le attività delle nostre imprese che effettuano installazioni di impianti gpl-metano sui veicoli e che eseguono i relativi collaudi.
Accertamenti svolti da ispettori (decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 19-5-2017)
Con la norma viene aggiunto, dopo il comma 4-sexies, il comma seguente: 'Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870'. La norma comporta una idonea regolamentazione per definire tutti gli aspetti applicativi.
Considerate le implicazioni della richiamata disposizione sull’attività dei centri di controllo per quanto attiene all’ambito dei veicoli pesanti, abbiamo chiesto di essere coinvolti nella fase attuativa della stessa.
Visita e prova veicoli, a seguito modifiche strutturali e funzionali (Art. 78 Codice della Strada)
La norma integra l’Articolo 78 del Codice della Strada, comma 1, inserendo il seguente periodo: 'Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione'.
Tale disposizione è volta alla semplificazione delle procedure di collaudo dei veicoli a seguito di modifiche strutturali e funzionali, da attuare mediante decreto del Ministero dei Trasporti. Si tratta di una norma importante che può aprire prospettive di incremento e riconoscimento dell’attività delle nostre imprese che installano gli impianti gpl-metano e per tale ragione abbiamo chiesto di partecipare attivamente alla fase di elaborazione del richiamato decreto.
L’ulteriore proroga della scadenza delle revisioni approvata nel DL Semplificazioni in sede di conversione parlamentare mette a rischio migliaia di centri di controllo e la continuità di un servizio essenziale per la sicurezza degli automobilisti e delle strade.
I revisori auto di Anara Confartigianato esprimono forte preoccupazione per il provvedimento che va in direzione opposta a quella sollecitata da tempo dalle imprese per accelerare il graduale ripristino del servizio revisioni e rimettere al più presto le imprese del settore in condizioni di piena operatività e sostenibilità economica.
Il periodo aggiuntivo di proroga compromette ulteriormente le prospettive di attività che, sebbene consentite dalla normativa di emergenza in quanto indispensabile alla collettività, hanno subito una consistente contrazione nel periodo del lockdown ed è stata ostacolata, di fatto, dal rinvio della scadenza delle revisioni previsto dal DL “Cura Italia”, con pesanti ricadute sulle imprese del settore.
Tale restrizione appare quindi assai penalizzante e incomprensibile, a maggior ragione nella fase attuale in cui sono state superate le limitazioni alla mobilità previste dalla richiamata normativa di emergenza.
Anara Confartigianato ribadisce la richiesta di un intervento urgente di correzione del provvedimento, attraverso una adeguata rimodulazione della proroga che consenta di anticipare gradualmente la gestione delle operazioni di revisione ed evitare il congestionamento del servizio che produrrebbe problemi alle imprese e ai clienti anche per il futuro.
Anara ha già ricevuto rassicurazioni circa l’intenzione di intervenire in via parlamentare per modificare il provvedimento nella direzione sollecitata, ma proseguirà comunque l’azione per arrivare al più presto al risultato concreto auspicato, affinché possa essere salvaguardata l’operatività dei centri di controllo e favorita la ripresa economica delle imprese del settore, su cui poggia la sicurezza del parco auto circolante del nostro Paese.
Alleghiamo il testo della Legge 11 settembre 2020, n.120