News / Credito e incentivi - giovedì 01 ott 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa
L’art. 65 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha prorogato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la moratoria dei prestiti e delle linee di credito introdotta dall’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia) a favore delle micro, piccole e medie imprese in stato di temporanea carenza di liquidità a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.
Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria, la proroga al 31 gennaio 2021 opera automaticamente senza alcuna formalità. Nel caso l’impresa intenda rinunciare alla proroga deve inviare una apposita richiesta in tal senso.
Le imprese che non hanno ancora beneficiato della misura possono essere ammesse alla stessa entro il 31 dicembre 2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56 del DL Cura Italia.
È opportuno segnalare che le flessibilità EBA concesse alle banche sul trattamento delle posizioni oggetto di moratoria sono valide, salvo ulteriore proroga, solo per le moratorie concesse fino al 30 settembre. La disposizione vale per tutte le moratorie, comprese anche quelle concesse ai sensi dell’accordo ABI/ASSOCIAZIONI e anche in tal caso solo per le moratorie concesse fino al 30/09/2020.
Pertanto, in mancanza di modifiche all’attuale orientamento EBA, tutte le richieste di moratoria che dovessero essere accolte dopo il 30/9/2020 produrranno la segnalazione a centrale rischi.
Alla luce delle nuove previsioni, sono stati conseguentemente prorogati al 31 gennaio 2020 anche i termini di sospensione delle segnalazioni alla Centrale Rischi e ai sistemi di informazione creditizia delle esposizioni oggetto di moratoria.
Per le imprese del comparto turistico, subordinatamente all’autorizzazione da parte della Commissione europea, la moratoria relativa al pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 è estesa al 31 marzo 2021.
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