Dal 1° gennaio 2021 diventerà effettiva la Brexit, ovvero l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, così come ratificata il 29 gennaio 2020 dal Parlamento Europeo.
Un accordo di recesso dovrebbe consentire questa transizione in maniera ordinata, tutelando cittadini e imprese. A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, infatti, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell’Unione europea e verrà considerato un Paese terzo.
BREXIT: PERIODO TRANSITORIO
Fino al 31 dicembre 2020 è in vigore un periodo transitorio, deciso nell’accordo, in cui un ampio corpo di regole Ue continua ad applicarsi al Regno Unito. Questo permette ai Paesi membri di garantire la tutela dei diritti dei cittadini e la protezione delle indicazioni geografiche. In tale periodo si è lavorato per arrivare al regolamento delle pendenze finanziarie britanniche nei confronti del bilancio Ue. Aperte anche prospettive di un partenariato economico e di sicurezza profondo e ambizioso tra l’Ue e il Regno Unito dopo la Brexit. Anche in questo caso ne scaturirebbe una relazione molto diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato unico, all’unione doganale dell’Unione europea e al regime comune dell’Iva e delle accise.
BREXIT: DOPO IL 1° GENNAIO 2021
A partire dal nuovo anno per le imprese scatta la necessità di possedere un identificativo locale e di adeguarsi alla nuova regolamentazione per adempimenti e formalità doganali. Per semplificare l’operatività degli importatori britannici, il Governo inglese ha pubblicato, di recente, una guida informativa.
LE TRE FASI DI AVVICINAMENTO
Nelle linee guida dal titolo The Border with the European Union vengono illustrate le nuove discipline per gli scambi fra Regno Unito e Unione europea a partire dal 2021. Tale procedura è organizzata in tre fasi temporali, così da permettere l’adeguamento ai cambiamenti da parte delle imprese. Tale processo di 'avvicinamento' viene distinto in base alla natura delle merci.
LE MERCI 'CONTROLLATE'
Per le merci 'controllate' (controlled good), tra cui beni sottoposti ad accisa, farmaci ecc., l’ingresso nel Regno Unito sarà subordinato al soddisfacimento di alcuni requisiti addizionali, rispetto al modello che interessa la restante generalità delle merci considerate 'standard'.
LE MERCI STANDARD
Per le merci 'standard', da gennaio a luglio 2021, sarà possibile presentare una dichiarazione differita entro 6 mesi dall’introduzione delle merci. Questo permetterà il contestuale differimento del versamento tributario.
A partire da aprile 2021 saranno però intensificati i controlli su determinate categorie di merci, per le quali è inoltre richiesta la presentazione di una documentazione che certifichi la qualità e la sicurezza del prodotto. In alcuni casi è inoltre prevista la dichiarazione preventiva di ingresso, alle autorità doganali.
Da luglio 2021 il sistema andrà a regime e le importazioni nel Regno Unito saranno indistintamente subordinate alla presentazione di una dichiarazione doganale completa. Vi sarà inoltre un aumento generalizzato dei controlli sulle merci in entrata.
La terza fase, nella quale la Brexit sarà entrata in vigore nella sua completezza, prevede un duplice modello di sdoganamento della merce. A seconda della dogana di entrata, sarà consentito lo stoccaggio della merce fino a 90 giorni (temporary storage model) oppure imposto l’inoltro della documentazione alla dogana prima che la merce esca dal territorio Ue (pre-lodgement model).
L'OBBLIGO DEL CODICE LOCALE
L’HMRC (l’Agenzia delle entrate del Regno Unito) raccomanda agli operatori di premunirsi di codice EORI GB. Codice necessario per effettuare operazioni commerciali con il Regno Unito. Tale codice è essenziale per gli operatori che hanno attivato un canale e-commerce e per le imprese che effettuano trasferimenti merce in UK (ad esempio, conto deposito o comodato).
Per l’operatività doganale, l’HMRC consiglia di affidarsi a intermediari, che possano interfacciarsi con il sistema doganale. È inoltre fortemente consigliato di richiedere un conto di differimento dazi, per poter pagare una volta al mese, tramite addebito diretto, gli importi dovuti in dogana.