L'articolo 120 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19.5.2020) ha introdotto il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, relativo alle spese sostenute nel 2020 per rispettare le prescrizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto.
Requisiti soggettivi
Possono beneficiare di tale credito i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, ossia in luoghi cui il pubblico possa liberamente accedere, con gli eventuali limiti dettati dalla capienza, alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo.
Ciò a prescindere dal regime fiscale adottato, pertanto sono inclusi i soggetti in regime forfetario, quelli in regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/11, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa.
Per poter fruire del credito d’imposta, i soggetti suindicati devono svolgere effettivamente una delle attività indicate nell’elenco allegato, in base alla classificazione ATECO 2007.
Possono altresì beneficiare del credito in esame associazioni, fondazioni ed altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.
Requisiti oggettivi
Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta sono, da un lato, quelle sostenute a fronte di disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19, oppure sulla scorta delle linee guida elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, per la riapertura o ripresa delle attività (ad esempio, spese per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, oppure per l’acquisto dei cc.dd. “arredi di sicurezza”).
Dall’altro, quelle relative a strumenti o tecnologie idonei a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), come programmi software, sistemi di videoconferenza ed investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Ammontare del credito d’imposta
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 – al netto dell’I.V.A., ove dovuta - e non può eccedere il limite massimo di 48.000 euro.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021 e solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
Sino al 31 dicembre 2021, gli aventi diritto al credito possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. Anche la cessione a soggetti terzi può avvenire soltanto a seguito del sostenimento delle spese ammissibili.
Come accedere al credito d’imposta.
Per poter accedere al credito d’imposta, i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate - mediante l’apposito modello - l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel 2020 sino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e l’eventuale importo che prevedono di sostenere successivamente, sino al 31 dicembre 2020.
La comunicazione può essere inviata esclusivamente in modalità telematica, sino al 30 novembre 2021.
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