NUOVE SCADENZE PER L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE PER IL 2021

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 23 dic 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con il DM del 4 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre us, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridefinito le scadenze di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.

In base alle nuove tempistiche, il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come attualmente previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre (vedi mia e-mail del 14 aprile 2020).

Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto, per le fatture elettroniche del secondo trimestre l’imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Una differente tempistica è prevista, in via eccezionale, in due specifici casi:

Ø  se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;

Ø  se l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non supera i 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Di seguito la tabella che riassume il nuovo calendario per il 2021 relativo al pagamento dell’imposta di bollo.

PERIODO EMISSIONE FATTURE

IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA

TERMINE DI VERSAMENTO

1°Trimestre

≥ € 250

31/05

1°Trimestre

< € 250

30/09

2°Trimestre

≥ € 250

30/09

1° e 2°Trimestre

< € 250

30/11

3°Trimestre

qualsiasi importo

30/11

4°Trimestre

qualsiasi importo

28/02

 

 

Procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle e-fatture

Con riferimento alle fatture inviate al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. L’informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre.

Quest’ultimo, a sua volta, laddove ritenga che, relativamente a uno o più fatture integrate dall’Agenzia non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Anche in questo caso è previsto un differimento per quanto concerne il secondo trimestre solare, posto che il soggetto passivo potrà presentare la suddetta comunicazione di variazione dati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

L’Agenzia renderà, quindi, noto al cedente/prestatore  o intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggeto passivo, nonché delle integrazioni proposte come eventualmente variate dal contribuente. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno.

Le modalità tecniche per porre in essere le procedure di integrazione, così come quelle telematiche per la messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati da parte del soggetto passivo verranno stabile grazie a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Regime sanzionatorio

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bolla dovauta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

 

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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