CORRISPETTIVI TELEMATICI: FINE DEL REGIME TRANSITORIO E NUOVE SANZIONI

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 20 gen 2021 | A cura dell'Ufficio Stampa


 

Il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo “transitorio” che permetteva di inviare telematicamente i corrispettivi entro la fine del mese successivo.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, tutti gli esercenti attività di commercio al dettaglio, che non optano per l’emissione della fattura, devono memorizzare i corrispettivi mediante registratori telematici o procedure web tramite emissione di “documento commerciale” da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

L’ultimo invio ”mensile”, relativo al mese di dicembre 2020, da parte dei soggetti che ancora si avvalevano della moratoria delle sanzioni, dei corrispettivi effettuati mediante scontrino o ricevute fiscale, è previsto entro il 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio è domenica).

 

La Legge di Bilancio interviene sul regime sanzionatorio applicabile alla disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Dal 1° gennaio 2021, in particolare, viene introdotta una duplice sanzione, di cui una proporzionale, pari al 90% dell’imposta, e l’altra fissa pari a 100 euro per ciascuna trasmisione, in caso di omessa, tardiva o infedele trasmissione dei dati che non abbia inciso sulla liquidazione dell’imposta.

Disciplica sanzionatoria fino al 31 dicembre 2020

Nell’attuale disciplina sanzionatoria, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, o nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e, nelle ipotesi di 4 distinte violazioni in giorni diversi all’nterno di un quinquennio, della sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, che diventa a uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

Disciplica sanzionatoria dal 1° gennaio 2021

La Legge di Bilancio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2021, introduce una duplice sanzione, di cui una proporzionale e l’altra fissa ed attenuata.

La sanzione proporzionale del 90% dell’imposta con un minimo di 500 euro è applicata in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. In pratica si applicherà un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione. La medesima sanzione trova applicazione anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di RT e Server-RT, quando il corrispettivo non viene annotato nel “registro di emergenza”, a meno che non siano state attuate le procedure web alternative di recupero e invio dei dati. L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione.

 

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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