News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 28 gen 2021 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il 1° febbraio 2021 "dovrebbe" essere la data di partenza della lotteria degli scontrini anche se, a tutt’oggi, manca ancora il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane previsto dal Decreto Milleproroghe (art.3, comma 9 DL n.183/2020).
L’agenzia delle Entrate ha intanto provveduto ad aggiornare la Guida “Lotteria degli scontrini – Guida per gli esercenti“ al fine di precisare che i premi della lotteria non concorrono a formare il reddito del vincitore per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati a tassazione.
Gli esercenti, anche loro destinatari di premi, per prepararsi alla lotteria devono:
Ø verificare che il software del registratore telematico sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
Ø consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc..);
Ø dotarsi (ma è solo un consiglio) di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa, si potrà usare il tastierino del registratore per digitare il codice.
Nel caso in cui gli esercenti al momento dell’acquisto si rifiutassero di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza, a partire dal 1° marzo, nella sezione dedicata del portale Lotteria degli scontrini.
Queste segnalazioni potranno essere utilizzate nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Si ricorda che non possono partecipare alla lotteria gli acquisti per i quali il consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (acquisto di prodotti sanitari in farmacia, ottici ecc…)
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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