News / Credito e incentivi - mercoledì 10 feb 2021 | A cura dell'Ufficio Stampa
La misura, prevista dall’articolo 38-bis del “Decreto Rilancio” è finalizzata a “sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo” mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto.
A chi si rivolge
Alle imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di nuova o recente costituzione operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.
Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell'elenco dei codici ATECO ammessi (vedi allegato pdf qui sotto), come risultante dal codice “prevalente” di attività comunicato al Registro delle imprese.
Alla data di presentazione della domanda le già menzionate piccole imprese devono inoltre:
Progetti ammissibili
Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:
Tali progetti, inoltre, devono:
Agevolazioni previste
Le risorse disponibili
Le risorse disponibili sono pari a euro 5.000.000,00.
Le spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative a:
Le agevolazioni
Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili.
Erogazioni
Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.
L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese, anche non quietanzate, per un importo pari ad almeno il 50 per cento di quelle ammesse alle agevolazioni. Contestualmente alla predetta richiesta, l’impresa beneficiaria richiede, altresì, la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante riconosciute come ammissibili.
L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.
Le domande dovranno essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento direttoriale, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione.
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