ENTRO IL 31/03 LA PRENOTAZIONE PER IL BONUS PUBBLICITA’ 2021

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 11 mar 2021 | A cura dell'Ufficio Stampa


Come già anticipato qualche giorno fa, la Finanziaria 2021 (Legge n. 178/2020), con l’art. 1, comma 608, è intervenuta in materia di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, c.d. “Bonus Pubblicità”, istituito dall’anno 2018 in relazione alle spese sostenute per “campagne pubblicitarie” da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
 
I presupposti e termini di fruibilità dell’agevolazione in esame hanno conosciuto modifiche nel corso degli anni. 
Di seguito si illustra l’attuale configurazione del Bonus Pubblicità, alla luce delle modifiche che la richiamata legge di Bilancio ha introdotto per gli anni 2021 e 2022.
 
Soggetti beneficiari.
Possono accedere al beneficio:
imprese;
lavoratori autonomi;
enti non commerciali,
indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.
 
Investimenti ammissibili e misura dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
 
in relazione agli investimenti pubblicitari sulla stampa, e dunque su testate quotidiane e periodiche, locali e nazionali, anche “on line”, registrate presso il competente Tribunale, ovvero presso il ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione), e dotate del Direttore responsabile, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;
 
in relazione agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC, nella misura del 75% del valore incrementale, purché l’ammontare complessivo di tali investimenti superi almeno dell’1% l’importo di quelli effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
 
 
Per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si precisa che non possono accedere al relativo credito d’imposta i soggetti che, nell’anno precedente quello per cui si richiede l’agevolazione, non hanno effettuato investimenti ammissibili, né quelli che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.  
 
Individuazione dell’esercizio di imputazione delle spese e modalità di pagamento delle fatture.
Il credito d’imposta viene riconosciuto sulla base delle spese effettivamente sostenute.
Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento delle spese agevolabili trova applicazione il principio di competenza, per il quale i costi relativi alle prestazioni di servizi sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Per quanto concerne le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili, in difetto di precisazioni normative al riguardo, si considerano validi i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.
 
Come fruire del credito d’imposta.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
 
la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.
 
Tale comunicazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2021.
 
la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, per dichiarare che gli investimenti indicati nella precedente comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di legge (v. par. «Investimenti ammissibili e misura dell’agevolazione»).
 
Tale dichiarazione potrà essere trasmessa dal 1° al 31 gennaio 2022.
 
In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria formerà un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta, con indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
 
In seguito alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati” sarà quindi pubblicato, sul sito del Dipartimento medesimo (https://informazioneeditoria.gov.it/it/), l’elenco dei soggetti definitivamente ammessi alla fruizione del credito di imposta.
 
Il credito d’imposta definitivamente riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24.
 

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