PROROGA DELLA MORATORIA: NESSUN EFFETTO SULLA CENTRALE RISCHI

News / Credito e incentivi - venerdì 18 giu 2021 alle 12:29 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con una propria recente comunicazione, la Banca D’Italia ha chiarito che le posizioni debitorie delle imprese che hanno chiesto la proroga della scadenza della moratoria prevista dall’art.56, comma 2 del D.L. 17/3/2020, n.18 (CURA ITALIA) dal 30/06/2021 al 31/12/2021, prevista dall’art.16 del DL. “SOSTEGNI BIS”, non potranno essere classificate a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso è cioè fino al 31/12/2021.

Nella stessa comunicazione, la Banca D’Italia specifica che l’eventuale classificazione dell’esposizione, come oggetto di concessione (FORBORNE) da parte della banca, non avrà riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi.

Tutto ciò in quanto la misura, si applica senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie che sono già oggetto di moratoria per le quali vi era già un precedente pronunciamento in materia di segnalazioni.

Ovviamente seppure non sussiste l’obbligo di segnalazione resta comunque la possibilità di classificazione interna da parte della Banca interessata.

Pertanto si consiglia comunque di valutare con attenzione l’adesione alla proroga.

Per informazioni ed approfondimenti, le imprese associate possono prendere contatto con gli addetti del Servizio Credito e Incentivi dell'Associazione.


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