News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 29 giu 2021 alle 15:43 | A cura dell'Ufficio Stampa
Da giovedì 1° luglio entreranno in vigore le nuove regole in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nella direttiva 2455/2017 e recepite in Italia con il Dlgs n.83 del 25 maggio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.141 del 15 giugno 2021.
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 25 giugno 2021, ha ufficializzato le procedure di registrazione ai regimi speciali, già attive dal 1° aprile e assegnato le competenze per i controlli e l’assistenza ai contribuenti al Centro Operativo di Pescara.
In sintesi, queste le novità:
Vendite intracomunitarie a distanza
A partire dal 1° luglio il regime delle vendite intracomunitarie a distanza continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite sotto soglia, che per motivi di semplificazioni sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo le regole generali. La soglia di semplificazione sarà ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE a 10.000 euro per tutte le vendite nell’area UE. Nel calcolo della soglia si dovranno considerare anche le prestazioni di cui all’art.7-octies del DPR 633/72 (servizi elettronici di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi UE).
Con il termine vendite intracomunitarie a distanza si comprendono oltre il commercio elettronico via internet, anche le cessioni verso privati consumatori se il venditore si incarica, anche indirettamente del trasporto verso il paese Ue di destinazione.
Regime dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS)
L’obbligo di applicare l’Iva nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi nel paese di arrivo dei beni (o di consumo dei servizi). Per facilitare gli adempimenti, viene estesa al fornitore la possibilità di avvalersi, in alternativa, del regime dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS), previa adesione a tale regime presso il paese di residenza (o, per le imprese extracomunitarie, presso il paese Ue scelto).
Il regime speciale, che prevede la presentazione di una dichiarazione trimestrale e il pagamento cumulativo della relativa Iva dovuta nei vari paesi di consumo, potrà esser utilizzato per:
Per un maggior approfondimento si rimanda all’articolo pubblicato sulla rivista AziendePiù n.2/2021 Aprile/Maggio.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti
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