News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 13 lug 2021 alle 11:53 | A cura dell'Ufficio Stampa
La nuova dichiarazione di alto mare per la non imponibilità IVA (articolo 8-bis del Dpr 633/72) dal 15 luglio 2021 diventerà requisito giuridico per l’applicazione della non imponibilità Iva per la navigazione “in alto mare”.
La Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) aveva, infatti, previsto l’obbligo per i soggetti:
• utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis) del Dpr 633/72;
e
• che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art.8-bis del Dpr 633/72;
la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate di due diverse dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla stessa norma, in particolare:
• una dichiarazione di utilizzo delle imbarcazioni a lungo termine (90 giorni) nel territorio della Ue, ai sensi dell’art.7-sexies del Dpr 633/72;
e
• una dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini del regime di non imponibilità IVA di cui all’art.8-bis del Dpr 633/72.
Con il provvedimento 15 giugno 2021 n.151377, sono stati approvati il modello e le istruzioni specificando che le nuove regole saranno applicabili, sulla base della dichiarazione presentate telematicamente a partire dal 15 luglio 2021, per le operazioni effettuate dal 14 agosto 2021.
Il modello di cui sopra si compone di due sezioni:
• il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo nel territorio della Ue dei servizi di locazione, leasing, noleggio e simili non a “breve termine” di imbarcazioni da diporto;
• il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in “alto mare” ai fini del regime di non imponibilità.
La procedura per l’esenzione IVA
La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 luglio 2021.
Presentata la dichiarazione, è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione sono resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia sia al dichiarante, sia al cedente o prestatore. Il cedente o prestatore quindi, prima di emettere la fattura, dovrà scaricare tale dichiarazione per acquisire il protocollo (vedi procedura dichiarazione lettere d’intenti) da riportare nella fattura emessa a norma dell’art.7-sexies o dell’art.8-bis del Dpr 633/72.
Compilazione della fattura elettronica
Ai fini della compilazione della fattura elettronica via SDI, è valorizzato il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce “NAUTICA” e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il numero di protocollo.
Gli uffici fiscali di Confartigianato della provincia di Ravenna sono a disposizione per ulteriori chiarimenti
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