NUOVO ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI: INTERESSATI PER LA PRIMA VOLTA ANCHE I LAVORATORI AUTONOMI

News / Patronato INAPA - martedì 20 lug 2021 alle 12:34 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con un provvedimento di Giugno (DL 79) il Governo ha definitivamente avviato il progetto di riconoscere un Assegno ai Nuclei Familiari con figli minori a carico che fino ad oggi non avevano diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Le Associazioni dei Lavoratori Autonomi da anni richiedevano tale riconoscimento e grazie a tale novità oggi ne sono destinatari anche:
• i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
• i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
• i titolari di pensione da lavoro autonomo.


Per l’ottenimento della prestazione si ricordano i seguenti aspetti principali:
• presenza di figli minori a carico fiscale, ovvero con un reddito del minore inferiore a 4000,00 euro annui;
• domanda presentata dal genitore residente e convivente con il figlio minore;
• possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, calcolato per le prestazioni sociali agevolate rivolte a Minorenni;


L’INPS effettuerà il pagamento interamente al genitore richiedente che convive con il minore nei seguenti casi:
• in presenza di genitori coniugati tra loro,
• genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio,
• genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore.


Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso l’assegno potrà essere accreditato in misura pari al 50% anche all’altro genitore.
L'assegno temporaneo viene erogato per ciascun figlio minore e l’importo viene determinato sulla base del valore ISEE secondo gli scaglioni indicati nella tabella allegata al DL, e in relazione al numero dei figli minori.
L’importo minimo spettante per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 7.000,00 euro è pari a 30 euro, elevato a 40 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.


L’importo massimo per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 50.000,00 euro - è pari a 167,50 euro elevato a 217,80 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.
Nessun assegno spetta per valori ISEE superiori a 50.000,00 euro.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità.


Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, l’assegno sarà riconosciuto con decorrenza luglio 2021 e con corresponsione degli arretrati.
L'erogazione dell'assegno avviene mensilmente mediante accredito su IBAN del richiedente o mediante bonifico domiciliato.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito imponibile.


Per eventuali ulteriori informazioni e per l’inoltro delle domande potete contattare gli operatori dei ns. uffici del Patronato INAPA di Confartigianato della Provincia di Ravenna.


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