ASSEGNO TEMPORANEO: PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL 31 OTTOBRE 2021

News / Patronato INAPA - mercoledì 06 ott 2021 alle 16:43 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 - pubblicato in G.U. n. 234 del 30 settembre 2021 - proroga al 31 ottobre 2021 il termine, precedentemente fissato al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli minori con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.
 
Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, stabilisce che l’assegno spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”. 
 
L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), pertanto ne sono destinatari: 
• i lavoratori autonomi;
• i soggetti disoccupati e inoccupati
• i coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 
• i titolari di pensione da lavoro autonomo; 
• i lavoratori dipendenti che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF. 
 
Di conseguenza, nel caso in cui un nucleo familiare composto, ad esempio, da un genitore lavoratore dipendente e un genitore lavoratore autonomo, non è titolare di ANF perché il reddito complessivo è costituito da almeno il 70% da lavoro dipendente o assimilabile, ovvero per superamento dei livelli di reddito, uno dei due genitori potrà chiedere l’Assegno temporaneo. 
 
Allo stesso modo, se un nucleo familiare composto da ambedue genitori lavoratori dipendenti, non è titolare di ANF per superamento dei livelli di reddito, uno dei due genitori può chiedere l’Assegno temporaneo.
 
Gli operatori del Patronato INAPA Confartigianato della Provincia di Ravenna sono disponibili per eventuali verifiche ed invio domande.

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