Il Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021, andando a modificare quanto previsto dal D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020, ha introdotto un limite temporale alla copertura della quarantena con l'istituto della malattia, prevedendo che i periodi di quarantena causa Covid-19 siano equiparati a malattia solo fino al 31/12/2021.
Dal 1° gennaio 2022 non sarà più possibile, quindi, ricevere il trattamento economico e normativo della malattia in caso di quarantena.
Ci sono anche altre novità. La prima riguarda l'eliminazione relativa al finanziamento da parte dello Stato degli oneri a carico dell'azienda inerenti alla malattia da quarantena. Restano quindi finanziati dallo Stato solo gli oneri a carico dell'Inps nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma.
Il comma 7-bis introduce invece un rimborso forfettario per i datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso l'Inps per i quali però non è prevista alcuna indennità a carico dell'Istituto in caso di malattia. Il rimborso è forfettario ed è pari ad Euro 600,00 annui per ogni lavoratore che abbia avuto una malattia dovuta a quarantena Covid-19 impossibilitato a prestare la propria attività in modalità agile. Per aver diritto a tale rimborso le aziende dovranno presentare apposita domanda all'Istituto corredando la stessa di dichiarazione attestante i periodi di riferimento.
Si resta in attesa della circolare operativa dell'Istituto che riporterà tempistiche e modalità delle domande.