FATTURA ELETTRONICA: NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2022

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 04 nov 2021 alle 14:03 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dal 1° gennaio 2022 cambiano le regole di trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere in sostituzione dell’esterometro e sarà obbligatorio l’utilizzo di appositi campi del tracciato Xml per comunicare le informazioni relative alle lettere d’intento ricevute.

Con due distinti provvedimenti (n.293384 e n.293390 in allegato) del 28 ottobre us, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche cui i soggetti passivi dovranno attenersi per far fronte ai nuovi adempimenti richiesti

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Operazioni transfrontaliere

Dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere obbligatoriamente inviati utilizzando il tracciato Xml della e-fattura.

Mentre per quanto riguarda le fatture emesse continueranno a prevedere l’indicazione del codice convenzionale a sette “X” nel campo “Codice destinatario”, per le operazioni passive estere l’integrazione o l’autofattura andranno inviate utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19 entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione.


Lettere di intento

Con la Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) il contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond Iva è stato rafforzato con specifiche analisi di rischio e di controllo allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter esser qualificati esportatori abituali, con divieto di emettere una fattura elettronica che, all’interno del tracciato Xml, contenga l’indicazione di un numero di protocollo relativa a una lettera d’intento invalidata. L’articolo 12-septies del DL n.34/2019 aveva, infatti, imposto l’indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.

Dal 1° gennaio 2022 il provvedimento direttoriale richiede l’indicazione nel campo Natura del codice specifico “N3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”;

- nel blocco “AltriDatiGestionali” dovrà essere inserito, al campo “2.2.1.16.2 -Riferimento testo”, il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da 2 parti, ossia le prime 17 cifre e le 6 cifre successive;

- al campo “2.2.1.16.1 -Tipo data”, si dovrà riportare la dicitura “Intento”;

- al campo “2.2.1.16.4 -Riferimento data”, si dovrà riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.

Nonostante la compilazione del blocco Altri Dati Gestionali risulti solitamente facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l’eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto, impedendo al sistema SDI l’attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata.


Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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