Caro prezzi: è di prossima pubblicazione il decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre 2021.
All’interno del 'Decreto Sostegni bis', il Governo ha introdotto una disciplina straordinaria volta ad attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei contratti di appalto delle opere pubbliche, rimandando a decreti attuativi la descrizione delle procedure per la ripartizione delle risorse e la definizione dello scostamento dei prezzi relativo ai principali materiali
E’ opportuno sottolineare che la tempistica per l’inoltro delle istanze di compensazione dei prezzi sono contenute nel decreto sostegni bis (all'art. 1 – septies comma 4) dove si stabilisce che l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale con le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021.
In proposito si ricorda che il 30 settembre 2021 è stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Decreto attuativo contenente i criteri per ripartire le risorse di tale Fondo (34 milioni di euro sono destinati alle “piccole imprese” o che hanno una attestazione SOA nella I o II classifica; 33 milioni di euro per la categoria “media impresa”, con qualificazione SOA dalla III alla VI classifica; 33 milioni per la categoria “grande impresa” ovvero in possesso della qualificazione dalla VII o VIII classifica) e le indicazioni per le Stazioni appaltanti per accedere ad essi. 2
Come sopra anticipato per rendere operativo il meccanismo delle compensazioni e fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo in aumento si attende ancora l’emanazione del decreto ministeriale con le rilevazioni dei prezzi.
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In allegato, a fondo pagina, trovate un primo modello utile agli operatori economici per poter fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo.
In tutti gli altri casi si può fare ricorso all’articolo 106 del codice dei contratti pubblici, sul quale forniamo questo ulteriore approfondimento:
CARO PREZZI – APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 106 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (d.Lgs. 50/2016)
Il codice dei contratti pubblici prevede, in base all'articolo 106, comma 1, let. a), tra le ipotesi di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, anche quella della revisione dei prezzi.
Nei settori ordinari e nei settori speciali, i contratti possono essere modificati in corso di validità senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state “previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
Dal 2016 con il nuovo codice, quindi, ogni eventuale modifica o variante relativa ai contratti di appalto in corso di validità deve essere autorizzata dal RUP. Stessa cosa dicasi per la revisione dei prezzi che opera solo se prevista dai documenti di gara che rappresentano lex specialis e a condizione che la revisione non alteri la natura generale del contratto principale.
Al ricorrere dei due presupposti sopra indicati in caso di variazione dei prezzi, il legislatore ha altresì previsto che le clausole contrattuali chiare precise ed inequivocabili “devono quantificare e definire le modifiche facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. In pratica, sia la decisione se ricorrere o meno alla procedura della revisione dei prezzi, sia i meccanismi di revisione del prezzo sono determinati dalla stazione appaltante, che deve darne evidenza nei documenti di gara.”.
Con riferimento invece al valore delle modifiche in caso di variazione di prezzo (in aumento o in diminuzione) il codice prevede che:
• I prezzi di riferimento siano i desunti dai prezzari regionali
• Il prezzo potrà essere variato solo per la metà dell’eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
In termini numerici vuol dire che se il prezzo del materiale alla stipula del contratto era 100 e a seguito degli aumenti dei materiali il prezzo è arrivato a 140 (+40%), il calcolo si dovrà fare sull’eccedenza rispetto al limite del 10% dividendolo poi per due (40-10)/2= 15%.
Quindi, nell’esempio, il prezzo ammesso sarà di 115.
Attenzione però, che l’appaltatore ha l’onere di documentare gli aumenti.
La Stazione appaltante avvierà, quindi, un processo di valutazione e procederà all’eventuale riconoscimento del prezzo revisionato.
Ma cosa fare se l’aumento dei prezzi avviene prima della revisione dei prezzari?
Oltre al comma 1 lettera a) negli appalti sotto soglia può essere utile far ricorso al comma 2 del medesimo articolo che alla lettera b) chiarisce che i contratti possono essere modificati purché ricorrano entrambi le seguenti condizioni: se il valore della modifica è al di sotto delle soglie di cui all’art 35 del codice e che la stessa sia pari al 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali e al 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
In tal caso, sebbene questa soluzione potrebbe non coprire l'aumento totale dei costi, può rappresentare una soluzione di compromesso per tamponare i maggiori costi dovuti alla situazione contingente in cui vi sono stati imprevisti e imprevedibili eventi che hanno portato all' innalzamento dei prezzi dei materiali.