News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 29 nov 2021 alle 14:34 | A cura dell'Ufficio Stampa
L’articolo 121, del DL n.34/2020 (Decreto Rilancio), prevede che, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per determinati interventi edilizi, il contribuente possa optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura applicato direttamente dal fornitore.
E’ inoltre previsto che l’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura può essere esercitato in relazione a ciascun stato avanzamento dei lavori (SAL).
Per la generalità degli interventi, non ci sono limitazioni in merito al numero dei SAL cedibili o alla loro entità, e comunque per detrazioni diverse dal superbonus, la cessione è possibile anche nel caso in cui non siano previsti stati di avanzamento dei lavori.
Per gli interventi per i quali si fruisce della detrazione del 110%, al contrario, vengono poste limitazioni in merito al numero di SAL.
In particolare è previsto che:
- gli stati avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ogni stato avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
In pratica si potranno effettuare al massimo due SAL riferiti almeno al 30% ciascuno, più il SAL finale.
E’ importante sottolineare che tutte le spese sostenute nel 2021 per poter essere cedute, devono essere rendicontate in un SAL entro il 31.12.2021.
Interventi a cavallo d’anno e SAL
Per la detrazione del Superbonus del 110%, senza il raggiungimento del SAL per almeno il 30% dei lavori entro la fine del 2021, gli anticipi pagati nel 2021 non potranno essere oggetto di cessione di credito d’imposta a terzi, ma consentiranno solo la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021, a patto che venga attestato dal contribuente che i lavori non siano ultimati.
Solo per il 110%, la cessione del credito o lo sconto in fattura, tramite SAL e con visto di conformità, sono possibili solo se contemporaneamente:
- i lavori corrispondenti al SAL sono già effettuati e asseverati (conformità e congruità), per la relativa quota indicata nel SAL, non inferiore al 30%;
- per i privati e i condomini le relative spese devono essere già pagate, per lo sconto o la cessione del credito.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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