ESENZIONE IMU PER UNA SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE

News / Patronato INAPA - lunedì 27 dic 2021 alle 09:34 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'art. 5-decies del DL 146/2021 modifica l'art. 1 c. 741 lett. b) L. 160/2019 e interviene sulla disciplina dell'IMU con riferimento all'esenzione per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi: nella sostanza, l'agevolazione si applica a un solo immobile (scelto dai componenti del nucleo familiare), sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati nello stesso comune, sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati in comuni diversi.
 
Ai fini dell'IMU, l'abitazione principale è “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” 
 
Dalla definizione che qualifica un immobile come abitazione principale si ricava il requisito richiesto: il possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo, vi dimorino abitualmente e vi abbiano la propria residenza anagrafica.
 
La norma interviene sulla disciplina relativa all'esenzione IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi: nella sostanza, l'agevolazione si applica a un solo immobile (scelto dai componenti del nucleo familiare), sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati nello stesso comune, sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati in comuni diversi. 
 
L'intervento operato ha una chiara finalità anti abuso, intendendo evitare che i coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in comuni diversi al solo scopo di ottenere, secondo l'interpretazione ministeriale, una doppia esenzione dal pagamento del tributo municipale: viene chiarito che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze (esenzione o applicazione dell'aliquota ridotta) valgono per uno solo di essi, a scelta degli stessi componenti del nucleo familiare. 
Ciò sia se gli immobili sono situati nel medesimo territorio comunale, sia se gli immobili si trovano in comuni diversi.

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