Il Decreto Flussi è stato firmato lo scorso 21 dicembre 2021 ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il DPCM prevede una brevissima finestra di apertura (solo 60 gg) per l'invio dei nullaosta con possibilità di accesso per lavoro stagionale (art. 24), per lavoro subordinato (art. 22), per lavoro di personale formato all'estero (art. 23) e per conversioni (da lavoro stagionale, studio e tirocinio).
I settori interessati agli ingressi per il lavoro subordinato sono edilizia, autotrasporto e turistico-alberghiero e per lavoro stagionale nei settori del turismo dell'agricoltura.
Le quote totali sono 69.700 di cui:
n. 17.000 lavoratori per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'edilizia, autotrasporto merci per conto terzi e turistico-alberghiero di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
n. 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
n. 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine (art.23);
n. 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
n. 4.400 per conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato da lavoro stagionale;
n. 2.000 per conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato da studio, tirocinio e/o formazione professionale;
n. 200 per conversione di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi Terzi da altro stato membo dell'unione Europea in permessi di lavoro subordinato;
n. 370 per conversione in permessi per lavoro autonomo di permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
n. 30 per conversione di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi Terzi da altro stato membo dell'unione Europea in permessi di lavoro autonomo;
n. 500 per lavoro autonomo per le seguenti caterogie: a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impegno di risorse proprie non inferiori a 500.000 Euro, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;
n. 42.000 per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero.
Le domande per le richieste di ingresso per il lavoro subordinato non stagionale potranno essere presentate dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.