Confartigianato Trasporti comunica che a seguito del prolungamento dello stato di emergenza al 31/03/2022, il MIMS, con circolare del 27 dicembre 2021 prot.39841, ha disposto nuove proroghe per i certificati di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio.
Per quanto riguarda le patenti scadute e da rinnovare e le CQC,queste le nuove scadenze:
per circolare in Italia, le patenti di guida italiane e le CQC con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).
Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza
– tra 1 febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale
– tra 1 giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1 luglio 2021
– tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale
Queste proroghe non si applicano alla patente di guida quale documento di riconoscimento.
Per la revisione dei veicoli sono attualmente in vigore le seguenti scadenze:
i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5).
Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili.
Si allega prospetto scadenza e proroghe patenti, revisioni e attestati o certificati vari.