News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 19 gen 2022 alle 14:24 | A cura dell'Ufficio Stampa
Le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali dovranno essere certificate con strumenti diversi dalla fattura elettronica pena la violazione della Legge sulla Privacy. Sarà consentito l’utilizzo della fattura elettronica nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali solo se la stessa è:
- prevista da un obbligo di legge;
- richiesta espressamente dal cliente.
Ciò è quanto dispone il Garante della Privacy nel provvedimento del 22 dicembre 2021 (in allegato) in materia di fatturazione elettronica.
Pertanto, secondo il Garante, ogni volta in cui l’operatore può certificare l’operazione effettata nei confronti di un consumatore finale con strumenti diversi dalla fattura elettronica (tipico il caso di utilizzo del documento commerciale) è a questo che dovrà fare riferimento.
Il mancato rispetto di quanto sopra esposto comporterà per l’operatore la violazione della privacy, con una conseguente e inutile esposizione del cliente privato ai trattamenti dei suoi dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Il Garante dispone inoltre la trasmissione del parere in commento al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), affinché la categoria dei commercialisti e delle Associazioni di categoria ne favorisca la diffusione presso gli operatori economici.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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