Con l’articolo 29 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 (cosiddetto “Decreto energia”) è stata ammessa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2022.
L’articolo 29 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.
La rivalutazione è possibile per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 giugno 2022.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 2022.
Con la predetta disposizione, inoltre, è rideterminato il valore delle aliquote dell’imposta sostitutiva che a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame, è fissata al 14% sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate, e sia per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Si ricorda che la Confederazione aveva promosso un emendamento sul tema nel corso della discussione del D.L. Milleproroghe.