È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto a contrasto delle frodi in edilizia, che riformula le regole del mercato delle cessioni del credito come richiesto da Confartigianato e che ridefinisce comunque in le cessioni multiple ma limitate a pochi soggetti e vigilate, inoltre, dal 1° maggio stop alle cessioni parziali.
Il decreto legge è in vigore dal 26 febbraio 2022.
In totale il credito si potrà cedere massimo 3 volte
Le disposizioni che regolamenteranno le cessioni, riguardano sia le detrazioni edilizie (art. 121 D.L. 34/2020) che altri crediti. In materia di detrazioni edilizie sarà permesso:
• nel caso di sconto in fattura concesso dal fornitore al beneficiario della detrazione edilizia, al fornitore medesimo di cedere il credito d’imposta (di importo pari alla detrazione) a qualunque soggetto terzo. Da questo momento, saranno possibili solo due ulteriori cessioni ed esclusivamente verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni;
• al beneficiario della detrazione edilizia di cedere il suo credito ad un qualunque soggetto terzo; successivamente sono ammesse due ulteriori cessioni esclusivamente, però, verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni.
Divieto di cessioni parziali per i crediti e codificazione univoca degli stessi: il cessionario/fornitore che acquisisce il credito dal beneficiario della detrazione edilizia non potrà più effettuare cessioni parziali. Dopo la comunicazione di opzione da parte del soggetto che sostiene le spese, al credito trasferito (tramite sconto o cessione) sarà attribuito un codice identificativo univoco che il fornitore o il cessionario dovranno indicare nelle successive cessioni. A tal fine, un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di indicazione.
Dal 1° maggio 2022 saranno vietate le cessioni parziali del credito d’imposta, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Compensazione di debiti per il mondo bancario e assicurativo: le banche, gruppi bancari e imprese di assicurazione potranno compensare i crediti d’imposta con l’imposta sulle transazioni finanziarie (possibilità di compensazione finora non prevista dall’art. 17 D.Lgs. 241/97).
Modifica ai massimali della polizza assicurativa: è previsto un “adeguamento” della polizza che devono stipulare i soggetti che rilasciano visto e asseverazioni. La polizza, oggi adeguata sulla base del numero delle asseverazioni/attestazioni rilasciate e comunque non inferiore a 500.000 euro, dovrà essere stipulata per ogni intervento comportante asseverazioni/attestazioni con massimale pari agli importi dell’intervento.
Inasprimento delle sanzioni penali in caso di frodi:
• il tecnico abilitato che produce asseverazioni false o con omissione di informazioni rilevanti sul progetto che beneficia dei bonus oppure che attesta il falso sulla congruità delle spese, rischia la reclusione da 2 a 5 anni oltre a una multa da 50mila a 100mila euro. La pena può essere aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
• vengono anche riformulati gli oggetti dei reati di truffa aggravata, malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, per renderli più facilmente applicabili anche ai casi di truffe legate ai bonus.
Dissequestro e utilizzo dei crediti: viene previsto un allungamento del periodo di utilizzabilità dei crediti sequestrati dall’Autorità giudiziaria. Infatti, dopo il dissequestro possono essere utilizzati con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale per l’utilizzo previsto dalle specifiche disposizioni di legge. La disposizione si applica sia ai crediti da detrazioni edilizie (art. 121), che ai crediti COVID-19 (art. 122).
Applicazione dei contratti collettivi di lavoro: l’articolo 4 del decreto contiene disposizioni a tutela del lavoro. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza nei cantieri, l’impresa affidataria dei lavori edili superiori a 70 mila euro di valore, dovrà dichiarare nell’atto di affidamento il CCNL edile applicato, indicandolo anche nelle fatture ai fini della rendicontazione. In caso di mancata applicazione di questa disposizione il committente perderà i benefici fiscali previsti per legge. Tale adempimento acquista efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
Va evidenziato che analoghe regole sono introdotte per le cessioni dei crediti COVID-19 (credito d’imposta locazioni, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione), per il credito d’imposta dell’80% per le imprese turistiche e credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.