ISA PERIODO D'IMPOSTA 2020: LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.6/E/2021

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 08 giu 2021 alle 14:26 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la circolare n.6 del 4 giugno us (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità che hanno interessato gli ISA per il periodo d’imposta 2020, riguardanti soprattutto la revisione congiunturale e l’introduzione delle nuove cause di esclusione.

 

Di seguito, in sintesi, alcuni dei chiarimenti ritenuti più rilevanti.

  

La revisione straordinaria degli ISA e i correttivi

La revisione congiunturale straordinaria degli ISA ha determinato l’introduzione di correttivi basati sull’entità dei fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica verificatasi nel 2020, quali:

Ø  la contrazione della produttività settoriale;

Ø  le giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice ATECO;

Ø  la riduzione del valore dei ricavi e dei compensi nel 2020 rispetto al 2019, riferite al singolo contribuente;

Ø  la riduzione dei costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d’imposta precedente per singolo contribuente;

Ø  la variazione della forza lavoro dipendente del settore ISA sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte INPS.

Nello specifico, i correttivi trovano applicazione sia nell’applicazione degli indicatori elementari di affidabilità sia degli indicatori elementari di anomalia tenendo conto delle variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2020.

 

Nuove cause di esclusione

Non vengono particolarmente approfondite le nuove cause di esclusione introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria nei confronti dei soggetti che:

Ø  hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (causa di esclusione 15);

Ø  hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (causa di esclusione 16);

Ø  esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella 2 delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA- Parte generale (causa di esclusione 17).

Non viene menzionato nella circolare il codice di esclusione degli ISA identificato nelle istruzioni ai modelli Redditi con la causa di esclusione 18 “Altro”, in base alle specifiche tecniche, tale codice non risulterebbe ancora utilizzabile.

 

Viene precisato che i contribuenti che risultano esclusi dall’applicazione degli ISA ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, possono evitare l’acquisizione dei dati “precalcolati” limitandosi alla sola compilazione del modello.

In pratica, tali soggetti devono dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione, compilare il modello ISA, e indipendentemente dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo, allegare il modello ISA al modello Redditi.

 

Nei confronti dei soggetti esonerati è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dall’art.9-bis, c.11, DL 50/2017.

La circolare non lo precisa, ma è opportuno ritenere che è esclusa anche l’inclusione nelle liste selettive previste dall’art.9-bis, c.14, DL 50/2017, il quale prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’art.7, c.6 Dpr 605/1973.

 

La modulistica

Tra le novità che hanno interessato la modulistica, si segnala:

Ø  quadro A- Personale: le novità riguardano i modelli ISA relativi ad attività svolta in forma di lavoro autonomo, nei righi da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non “effettivamente lavorate” per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o da altri istituti simili;

Ø  quadro F – Dati contabili imprese: le novità riguardano le istruzioni, nelle quali è espressamente specificato che i contributi anti-Covid non devono essere indicati in alcun rigo del quadro in esame. Tali contributi non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente su cui applicare gli ISA;

Ø  quadro H – Dati contabili professionisti: dal 2020 il quadro H è l’unico quadro contabile riferibile alle attività professionali. Questo quadro presenta una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella del quadro RE del modello Redditi. Anche nel quadro H non devono essere indicati in alcun rigo i contributi anti-Covid;

Ø  quadro E – Dati per la revisione: per alcuni modelli Isa approvati per il periodo d’imposta 2020 è previsto un apposito quadro E “Dati per la revisione”, con il quale vengono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell’Isa ma utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli Isa nelle prossime annualità.

                   

Lettere di anomalia

La circolare ricorda che sono in procinto di essere spedite le lettere di anomalie sui periodi d’imposta 2018-2019 indirizzate ai contribuenti per errori, omissioni e incoerenze nei dati comunicati, anche al fine di stimolare la corretta compilazione dell’ISA annualità d’imposta 2020.

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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