Dal mese di maggio 2022 diventano operative alcune novità per i bonus edilizi.
In particolare:
- per le opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio, ai crediti verrà attribuito un codice identificativo univoco che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni;
- sempre dal 1° maggio, una volta comunicata la prima opzione per la cessione, il credito non potrà essere ceduto parzialmente. Questo nuovo vincolo è in stretta correlazione con la codificazione del credito di cui al punto precedente, per meglio verificare la “storia fiscale” del credito per un più immediato controllo dei passaggi e utilizzi del credito stesso ai fini del contrasto alle frodi;
- dal 27 maggio, invece, l’art.28-quater del DL n.4/2022 (DL Sostegni-Ter) introduce misure per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia prevedendo che i benefici fiscali e la cessione dei credito possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori sarà indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali è vietata la cessione dei crediti con l’impossibilità di effettuare cessioni “parziali”. Tale disposizione si applica soltanto ai lavori edili che congiuntamente:
• siano compresi nell’Allegato X al D.L.gs. 81/2008 (in allegato);
• siano di importo superiore a € 70.000;
• vengano avviati successivamente al 27 maggio 2022.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.