Lo scorso 4 maggio è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL del 14 dicembre 2017 scaduto il 31.12.2018. Qui di seguito riportiamo una sintesi operativa con le novità sulla parte normativa e sul trattamento economico.
Il 4 maggio 2022 Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre associazione datoriali hanno sottoscritto con FILCTEM-Cgil, FEMCA-Cisl e UILTEC -Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Tessile/Moda –Chimica/CERAMICA del 14 dicembre 2017, scaduto il 31 dicembre 2018.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 4 maggio 2022.
Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Campo di applicazione:
Il CCNL si applica ai dipendenti delle imprese Artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia e Occhialeria e delle imprese Artigiane dei settori della Chimica, Ceramica (secondo la specifica di settore di attività di cui all’art. 1 CCNL).
Una tantum
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 4 maggio 2022, a copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019-31 agosto 2022, spetta un importo forfettario una tantum, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo suddetto, pari a € 150, così suddivise:
- 75 euro con la retribuzione di maggio 2022;
- 75 euro con la retribuzione di giugno 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo l'una tantum viene corrisposta nella misura del 70% con le stesse decorrenze.
L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Gli importi sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di settembre 2022.
Minimi tabellari
Sono stabiliti gli aumenti e le decorrenze indicate nella tabella riassuntiva allegata in formato PDF (file Prospetto_minimi_tabellari.pdf) qui sotto.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato di primo livello, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, al fine di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
In tal caso non sarà ammesso il periodo di prova e la durata del contratto sarà ridotta per un pari periodo dell’apprendistato di primo livello instaurato e fino ad un massimo di 12 mesi.
In caso di mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato professionalizzante, l'anzianità dell'apprendistato duale sarà riconosciuta.
Lavoro a tempo determinato
Limiti percentuali
Sono confermati i limiti quantitativi per l’assunzione con contratto a termine:
• per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 3 lavoratori a termine;
• per le imprese con più di 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 1 lavoratore a tempo determinato ogni due dipendenti in forza;
I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Dal computo sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Sono esenti da limitazioni quantitative anche i contratti a termine stipulati nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività di imprese, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuati dalla contrattazione collettiva regionale.
Ulteriori casistiche individuate per l’esenzione dai limiti quantitativi di cui sopra:
- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
- attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.
I contratti stagionali hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell'arco di 12 mesi.
Ipotesi ammesse superamento 12 mesi acausali
Oltre alle ipotesi previsti nel DLgs 81/2015 all'art. 19, comma 1, cioè “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” (lett a) e “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività (lett b) fino al 30 settembre 2022 è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 24 mesi per le seguenti ulteriori ipotesi (alternative tra loro):
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
In caso di contratto a termine per esigenze sostitutive rimane invariata anche la possibilità di beneficiare di un periodo affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito con diritto alla conservazione del posto. L’affiancamento potrà avere una durata di 90 giorni sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro.
Il suddetto affiancamento è consentito in caso di sostituzione di un lavoratore assente per malattia lunga intendendosi come tale una malattia con durata superiore a 2 mesi
In caso di contratto a termine in sostituzione di un dipendente ovvero titolare/familiare collaboratore programmata per più congedi l’affiancamento prima citato potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
Bilateralità
Il rinnovo contrattuale recepisce per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL l'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 relativo alle nuove quote nazionali alla bilateralità artigiana, le quali decorrono dal 1° maggio 2022.
In allegato, qui sotto, trovate la tabella (file: Tabella_bozza_aumento_costi_CCNL_TAC_CHIMICA_ART.pdf) con la simulazione dei costi aziendali a seguito degli aumenti contrattuali sopra descritti.
Per ulteriori informazioni i consulenti dei reparti paghe di Confartigianato sono a completa disposizione delle imprese.